IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  7  luglio  2009,  n. 88, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  - Legge comunitaria 2008, ed in particolare
gli articoli 1, 2 e 8 e l'allegato A;
  Vista   la  direttiva  2007/47/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  5  settembre  2007, recante modifiche alla direttiva
90/385/CEE  del  Consiglio,  per il ravvicinamento delle legislazioni
degli  Stati  membri  relative  ai  dispositivi  medici  impiantabili
attivi,   alla  direttiva  93/42/CEE  del  Consiglio,  concernente  i
dispositivi    medici,    ed   alla   direttiva   98/8/CE,   relativa
all'immissione sul mercato dei biocidi;
  Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, e successive
modificazioni,   recante   attuazione   della   direttiva  90/385/CEE
concernente  il  ravvicinamento della legislazione degli Stati membri
relative ai dispositivi medici impiantabili attivi;
  Visto  il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive
modificazioni,   recante   attuazione   della   direttiva  93/42/CEE,
concernente i dispositivi medici;
  Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e successive
modificazioni,  recante attuazione della direttiva 98/8/CE in materia
di immissione sul mercato di biocidi;
  Visto  il  decreto  legislativo  8  settembre 2000, n. 332, recante
attuazione   della   direttiva   98/79/CE   relativa  ai  dispositivi
medico-diagnostici in vitro;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 settembre 2009;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nella seduta del 29 ottobre 2009;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 dicembre 2009;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
della  salute,  di  concerto con i Ministri dello sviluppo economico,
degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a


                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n.
  507,  recante  attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente il
  ravvicinamento  delle  legislazioni  degli Stati membri relative ai
  dispositivi medici impiantabili attivi.

    1.  Al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a)  ovunque  ricorra,  l'espressione:  "mandatario  stabilito nella
Comunita'" e' sostituita dalla seguente: "mandatario";
  b)   ovunque   ricorra,  l'espressione:  "organismo  designato"  e'
sostituita dalle seguenti: "organismo notificato";
  c)  ovunque ricorrano, le espressioni: "Ministero della sanita'" o:
"Ministro   della  sanita'"  sono  sostituite  rispettivamente  dalle
seguenti: "Ministero della salute" o: "Ministro della salute";
  d)  ovunque  ricorrano,  le espressioni: "Ministero dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato" o: "Ministro dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato" sono sostituite rispettivamente dalle
seguenti:  "Ministero  dello  sviluppo  economico" o: "Ministro dello
sviluppo economico";
  e) all'articolo 1:
  1) al comma 2:
  1.1. la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
  "a) dispositivo medico: qualunque strumento, apparecchio, impianto,
software,  sostanza  o  altro  prodotto,  utilizzato  da  solo  o  in
combinazione,  compresi  gli  accessori tra cui il software destinato
dal  fabbricante  ad  essere  impiegato  specificamente con finalita'
diagnostiche  e/o terapeutiche e necessario al corretto funzionamento
del dispositivo stesso, destinato dal fabbricante ad essere impiegato
sull'uomo a fini di:
  1)  diagnosi, prevenzione, controllo, trattamento o attenuazione di
malattie;
  2)  diagnosi,  controllo, trattamento, attenuazione o compensazione
di una ferita o di un handicap;
  3)  studio,  sostituzione  o  modifica  dell'anatomia  oppure di un
processo fisiologico;
  4)  controllo  del  concepimento,  che non eserciti nel o sul corpo
umano  l'azione  principale cui e' destinato con mezzi farmacologici,
immunologici o mediante processi metabolici, ma la cui funzione possa
essere coadiuvata da tali mezzi;";
  1.2. le lettere d) e) ed f) sono sostituite dalle seguenti:
  "d)   dispositivo   su  misura:  qualsiasi  dispositivo  fabbricato
appositamente  sulla  base  della  prescrizione  scritta di un medico
debitamente    qualificato    che    precisi,    sotto   la   propria
responsabilita',  le  caratteristiche  specifiche  di progettazione e
destinato  ad  essere  utilizzato solo per un determinato paziente; i
dispositivi  fabbricati  con metodi di produzione in serie che devono
essere  adattati per soddisfare un'esigenza specifica del medico o di
un  altro utilizzatore professionale non sono considerati dispositivi
su misura;
  e)   dispositivi   per  indagini  cliniche:  qualsiasi  dispositivo
destinato  ad  essere utilizzato da un medico debitamente qualificato
per  lo svolgimento di indagini cliniche di cui all'allegato 7, punto
2.1,  in  un  ambiente clinico umano adeguato; per l'esecuzione delle
indagini  cliniche,  al  medico debitamente qualificato e' assimilata
ogni  altra  persona la quale, in base alle qualifiche professionali,
sia autorizzata a svolgere tali indagini;
  f)   destinazione:  l'utilizzazione  alla  quale  e'  destinato  il
dispositivo   secondo   le   indicazioni   fornite   dal  fabbricante
sull'etichetta,   nelle   istruzioni  per  l'uso  e/o  nei  materiali
pubblicitari;";
  1.3. sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
  "g-quater)  mandatario:  la  persona  fisica  o giuridica stabilita
nella  Comunita'  che,  dopo essere stata espressamente designata dal
fabbricante,  agisce  e  puo'  essere  interpellata  dalle  autorita'
nazionali  competenti  e  dagli  organismi  comunitari  in  vece  del
fabbricante  per quanto riguarda gli obblighi che il presente decreto
impone a quest'ultimo;
  g-quinquies)  dati  clinici:  le  informazioni  sulla sicurezza e/o
sulle  prestazioni  ricavate  dall'impiego  di un dispositivo; i dati
clinici provengono dalle seguenti fonti:
  1) indagini cliniche relative al dispositivo in questione; o
  2) indagini cliniche o altri studi pubblicati nella letteratura
scientifica  relativi a un dispositivo analogo di cui e' dimostrabile
l'equivalenza al dispositivo in questione; o
  3)  relazioni  pubblicate  e/o  non  pubblicate  su  altre pratiche
cliniche  relative  al  dispositivo  in  questione o a un dispositivo
analogo  di  cui  e'  dimostrabile  l'equivalenza  al  dispositivo in
questione.";
  2) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
  "2-bis.   Quando  un  dispositivo  medico  impiantibile  attivo  e'
destinato a somministrare una sostanza definita "medicinale" ai sensi
dell'articolo  1  del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, che
recepisce  il  codice  comunitario sui medicinali per uso umano, tale
dispositivo  e'  disciplinato  dal  presente  decreto, fatte salve le
disposizioni   del  decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,
riguardanti il medicinale.";
  3) il comma 2-ter e' sostituito dal seguente:
  "2-ter.  Quando un dispositivo medico impiantabile attivo incorpora
come  parte integrante una sostanza che, se utilizzata separatamente,
puo'  essere  considerata  un medicinale ai sensi dell'articolo 1 del
decreto  legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e puo' avere effetti sul
corpo  umano  con  un'azione  accessoria  a  quella  del dispositivo,
quest'ultimo  deve  essere  valutato  e  autorizzato conformemente al
presente decreto.";
  4) dopo il comma 2-ter e' inserito il seguente:
  "2-ter. 1 Quando un dispositivo incorpora come parte integrante una
sostanza,  di  seguito  denominata:  "derivato  del sangue umano", la
quale,  se  utilizzata  separatamente,  puo'  essere  considerata  un
componente di un medicinale o un medicinale derivato dal sangue o dal
plasma  umano  ai  sensi  dell'articolo  1 del decreto legislativo 24
aprile  2006,  n.  219,  e  puo'  avere  effetti  sul corpo umano con
un'azione  accessoria  a  quella  del  dispositivo,  quest'ultimo  e'
valutato e autorizzato in base al presente decreto.";
  5) il comma 2-quater e' sostituito dal seguente:
  "2-quater.  Le  disposizioni contenute all'articolo 1, comma 4, del
decreto  legislativo  6  novembre  2007,  n.  194,  che  recepisce le
direttive  comunitarie  sulla compatibilita' elettromagnetica, non si
applicano ai dispositivi disciplinati dal presente decreto.";
  6) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "2-quinquies . Il presente decreto non si applica:
  a)  ai  medicinali  contemplati  dal  decreto legislativo 24 aprile
2006,  n. 219, che recepisce il codice comunitario sui medicinali per
uso  umano;  nello  stabilire  se  un  determinato  prodotto  rientri
nell'ambito  di  applicazione  di  tale  decreto oppure in quello del
presente  decreto,  si  tiene  conto  in  particolare  del principale
meccanismo d'azione del prodotto stesso;
  b)  al  sangue  umano,  ai  prodotti  derivati dal sangue umano, al
plasma  o  alle cellule ematiche di origine umana, ne' ai dispositivi
che,   al  momento  dell'immissione  in  commercio,  contengono  tali
prodotti  derivati  da  sangue,  plasma  o  cellule, ad eccezione dei
dispositivi di cui al comma 2-ter.1;
  c)  a  organi,  tessuti  o cellule di origine umana, ne' a prodotti
comprendenti  o  derivati  da  tessuti o cellule di origine umana, ad
eccezione dei dispositivi di cui al comma 2-ter.1;
  d)  a  organi,  tessuti o cellule di origine animale, a meno che il
dispositivo  non  sia fabbricato utilizzando tessuti animali resi non
vitali o prodotti non vitali derivati da tessuti animali.";
  f) all'articolo 2:
  1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1.  I dispositivi impiantabili attivi di cui all'articolo 1, comma
2,  lettere  c)  e  d),  possono essere messi in commercio o messi in
servizio   unicamente  se  rispondono  ai  requisiti  prescritti  dal
presente  decreto,  sono  correttamente  forniti  e  installati, sono
oggetto di una adeguata manutenzione e sono utilizzati in conformita'
alla loro destinazione.";
  2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  "3. I dispositivi medici impiantabili attivi di cui all'articolo 1,
comma  2, lettere c), d) ed e), in appresso denominati:"dispositivi",
soddisfano i requisiti essenziali di cui all'allegato 1 che sono loro
applicabili,  tenendo  conto  della  destinazione  dei dispositivi in
questione.  Laddove  esista  un  rischio  per la salute dei pazienti,
degli operatori o dei terzi, i dispositivi che sono anche macchine ai
sensi  dell'articolo  2,  lettera  a), della direttiva 2006/42/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle
macchine,  rispettano  altresi'  i requisiti essenziali in materia di
salute  e  sicurezza  stabiliti  nell'allegato  I  di tale direttiva,
qualora  detti  requisiti essenziali in materia di salute e sicurezza
siano piu' specifici dei requisiti essenziali stabiliti nell'allegato
I del presente decreto.";
  3) il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
  "5. E' consentita l'immissione in commercio e la messa in servizio,
nel  territorio  italiano, dei dispositivi conformi alle disposizioni
del presente decreto e recanti la marcatura CE di cui all'articolo 4,
che  indica  che  essi  hanno  formato  oggetto  della  procedura  di
valutazione della conformita' ai sensi dell'articolo 5.
  4) dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
  "5-bis. I dispositivi destinati ad indagini cliniche possono essere
messi   a   disposizione  dei  medici  o  delle  persone  debitamente
autorizzate  se  soddisfano  le  condizioni  di  cui all'articolo 7 e
all'allegato  6.  I  dispositivi  su misura possono essere immessi in
commercio  o  messi  in  servizio  se soddisfano le condizioni di cui
all'allegato  6  e  sono accompagnati dalla dichiarazione prevista in
detto  allegato,  la  quale  e'  messa  a  disposizione  del paziente
specificamente individuato.Questi dispositivi non recano la marcatura
CE.
  5-ter. I dispositivi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c), d)
ed e), possono essere presentati in occasione di fiere, esposizioni e
dimostrazioni, anche se non conformi alle norme del presente decreto,
purche'  un  avviso chiaramente visibile, redatto in lingua italiana,
indichi  la  loro  non conformita' e l'impossibilita' di immettere in
commercio  o  mettere  in  servizio  tali  dispositivi  prima  che il
fabbricante  o  il  suo  mandatario  li  abbiano  resi  conformi alle
disposizioni del decreto stesso.";
  g) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  3 (Presunzione di conformita') - 1. Si presumono conformi ai
requisiti essenziali di cui all'articolo 2, comma 3, e all'allegato 1
i   dispositivi   fabbricati   in  conformita'  alle  norme  tecniche
armonizzate  comunitarie  e  alle  norme  tecniche  nazionali  che le
recepiscono.
  2.  I  riferimenti alle norme tecniche nazionali che recepiscono le
norme tecniche armonizzate comunitarie sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana con decreto del Ministro dello
sviluppo economico.
  3.  Ai  fini  del  presente  decreto  il rinvio alle norme tecniche
armonizzate  comprende  anche  le monografie della Farmacopea europea
relative  in  particolare  all'interazione tra medicinali e materiali
impiegati   in   dispositivi   contenenti  detti  medicinali,  i  cui
riferimenti   sono   stati   pubblicati   nella   Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea.";
  h) all'articolo 5:
  1)   al  comma  3  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
"L'autorizzazione  ha  durata quinquennale rinnovabile ed e' revocata
se  vengono  meno  i  requisiti  di  cui  al  comma 2, ovvero se sono
accertate  gravi  o  reiterate  irregolarita' da parte dell'organismo
notificato.";
  2) il comma 5-quinquies e' sostituito dal seguente:
  "5-quinquies.  Le  decisioni  adottate dagli organismi notificati a
norma  degli  allegati 2, 3 e 5 hanno una validita' massima di cinque
anni  e  possono  essere prorogati per i successivi di cinque anni al
massimo,  su  richiesta  presentata  entro  il  termine convenuto nel
contratto firmato dalle due parti.";
  3) dopo il comma 5-quinquies sono inseriti i seguenti:
  "5-quinquies. 1. L'organismo notificato fornisce al Ministero della
salute  tutte le informazioni sui certificati rilasciati, modificati,
integrati,  sospesi,  ritirati  o  rifiutati  e informa parimenti gli
altri  organismi,  designati  in  forza  del comma 3, sui certificati
sospesi,  ritirati  o  rifiutati  e,  su  richiesta,  sui certificati
rilasciati. Esso mette inoltre a disposizione, su richiesta, tutte le
informazioni supplementari pertinenti.
  5-quinquies.  2.  Qualora  un  organismo  notificato constati che i
requisiti  pertinenti  del presente decreto non sono stati o non sono
piu'  soddisfati  dal  fabbricante,  oppure  che  un  certificato non
avrebbe dovuto essere rilasciato, esso sospende, ritira o sottopone a
limitazioni  il  certificato  rilasciato, tenendo conto del principio
della  proporzionalita', a meno che la conformita' con tali requisiti
non  sia  assicurata  mediante  l'applicazione  di appropriate misure
correttive  da  parte del fabbricante. L'organismo notificato informa
il   Ministero   della  salute  in  caso  di  sospensione,  ritiro  o
limitazioni  del  certificato  o  nei  casi in cui risulti necessario
l'intervento  del  Ministero.  Il  Ministero della salute informa gli
altri Stati membri e la Commissione europea.
  5-quinquies.  3. L'organismo notificato fornisce al Ministero della
salute,  su  richiesta  dello  stesso,  tutte  le  informazioni  e  i
documenti pertinenti, compresi i documenti di bilancio, necessari per
verificare la conformita' ai requisiti di cui all'allegato 8.";
  4) il comma 5-sexies e' sostituito dal seguente:
  "5-sexies.  Il  Ministero  della  salute  autorizza,  su  richiesta
motivata,  l'immissione  in  commercio  e  la  messa in servizio, nel
territorio nazionale, di singoli dispositivi per i quali le procedure
di  cui  agli  articoli  5,  comma  1,  e  6, comma 1, non sono state
espletate  o  completate,  il  cui  impiego  e'  nell'interesse della
protezione  della  salute. La domanda d'autorizzazione deve contenere
la   descrizione  del  dispositivo,  dell'azione  principale  cui  e'
destinato e dei motivi per i quali la domanda e' stata presentata. Il
Ministero   della   salute   comunica,   entro   trenta   giorni,  il
provvedimento in merito alla autorizzazione.";
  5) dopo il comma 5-sexies e' inserito il seguente:
  "5-sexies.1  Per  il  trattamento  di  singoli  pazienti,  a  scopo
compassionevole,  in  casi eccezionali di necessita' ed urgenza e con
le  modalita'  stabilite  con  successivo  decreto  ministeriale,  il
Ministero  della  salute  autorizza l'uso di dispositivi medici per i
quali  le  procedure indicate agli articoli 5, comma 1, e 6, comma 1,
non sono state espletate.";
  i) all'articolo 6:
  1)  al  comma  1  e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale
dichiarazione  e'  messa  a  disposizione del paziente specificamente
individuato.";
  2)  al  comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", per
il periodo indicato all'allegato 2, punto 6.1";
  l) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  7  (Dispositivi  impiantabili  attivi  destinati ad indagini
cliniche).  -  1.  Per i dispositivi impiantabili attivi destinati ad
indagini  cliniche  il  fabbricante  o il mandatario, almeno sessanta
giorni  prima  dell'inizio  previsto  per  le  indagini,  notifica la
dichiarazione di cui all'allegato 6 al Ministero della salute.
  2.  I  soggetti  indicati  al  comma  1 possono avviare le indagini
cliniche,  trascorsi  sessanta  giorni  dalla notifica, a meno che il
Ministero  della  salute,  abbia  comunicato  entro detto termine una
decisione  contraria  per  ragioni  di  sanita'  pubblica o di ordine
pubblico.  In  caso  di decisione contraria il Ministero della salute
consulta il Consiglio superiore di sanita'.
  3.  Il  fabbricante  o  il  suo mandatario tiene a disposizione del
Ministero  della  salute  la documentazione prevista nell'allegato 6,
per i tempi previsti nello stesso.
  4.  Il  fabbricante  o  il  mandatario  notifica al Ministero della
salute ed alle autorita' competenti degli Stati membri interessati la
conclusione  di una indagine clinica, indicandone i motivi in caso di
conclusione  anticipata.  In  caso  di  conclusione anticipata di una
indagine clinica per motivi di sicurezza, tale notifica e' comunicata
a tutti gli Stati membri ed alla Commissione. Il fabbricante o il suo
mandatario  tiene  a  disposizione  del  Ministero  della  salute  la
relazione  di  cui all'allegato 7, punto 2.3.7., per i tempi previsti
nell'allegato 6, punto 3-bis.
  5.  Le  indagini  cliniche  sono  svolte  secondo  le  disposizioni
dell'allegato 7.
  6.  L'impiego  dei  dispositivi  di cui al comma 1 e' limitato alle
Aziende  ospedaliere  pubbliche,  ai  Policlinici  universitari, alle
Aziende   ospedaliere   ove  insistono  le  facolta'  di  medicina  e
chirurgia,  di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, di riordino della disciplina in materia sanitaria, agli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, agli Istituti ed
Enti  ecclesiastici  di  cui  all'articolo 41 della legge 23 dicembre
1978,  n.  833,  di  istituzione  del  Servizio  sanitario nazionale,
nonche'  ai  presidi  ospedalieri  gestiti  in  base ai provvedimenti
regionali   assunti   ai   sensi   dell'articolo  9-bis  del  decreto
legislativo  n.  502  del 1992 e che presentano i requisiti dell'alta
specialita'  di  cui  al  decreto  del  Ministro della sanita' del 29
gennaio  1992,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  26 del 1°
febbraio  1992,  secondo  le  procedure  e  le  modalita' fissate con
decreto del Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di
sanita'.  Con  le  stesse  modalita'  il  Ministero della salute puo'
stabilire le condizioni nel rispetto delle quali strutture diverse da
quelle  del precedente periodo possono impiegare i dispositivi di cui
al  comma  1. Le spese derivanti dall'applicazione del presente comma
sono a carico del fabbricante.
  7.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 1, 2 e 6 non si applicano in
caso  di  indagini  cliniche svolte con dispositivi medici recanti la
marcatura  CE, previa acquisizione del parere favorevole del Comitato
etico  competente  e  della comunicazione dell'avvio dell'indagine al
Ministero  della  salute, secondo procedure e modalita' stabilite con
decreto  ministeriale.  Le  spese  ulteriori  rispetto  alla  normale
pratica  clinica,  derivanti  dalla  applicazione del presente comma,
sono a carico del fabbricante. I dispositivi medici occorrenti per le
indagini  cliniche,  che  non  sono gia' stati acquisiti nel rispetto
delle  ordinarie  procedure  di  fornitura  dei beni, sono altresi' a
carico   del   fabbricante.  Rimangono  applicabili  le  disposizioni
dell'allegato  7. La presente deroga non si applica se dette indagini
cliniche riguardano una destinazione d'uso dei dispositivi diversa da
quella prevista dal procedimento di valutazione della conformita'.
  8.  Con  decreto  del  Ministero  della salute sono disciplinati la
composizione,  l'organizzazione e il funzionamento dei Comitati etici
in  materia  di  indagini cliniche di dispositivi medici impiantabili
attivi,   prevedendo   che   gli   oneri,   derivanti   dai  compensi
eventualmente   stabiliti   per  i  componenti  dei  Comitati  e  dal
funzionamento  dei  medesimi  Comitati,  siano  posti integralmente a
carico   dei   soggetti   promotori   dell'indagine   clinica.   Fino
all'adozione  del  decreto  previsto  nel  precedente  periodo, resta
applicabile  il  decreto  del  Ministero della salute 12 maggio 2006,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  194  del  22 agosto 2006,
concernente  i requisiti minimi per l'istituzione ed il funzionamento
dei comitati etici per le sperimentazioni.
  9.  Il  Ministero  della  salute  adotta, ove necessario, le misure
opportune per garantire la sanita' pubblica e l'ordine pubblico.";
  m) dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:
  "Art.    7-bis    (Registrazione    delle    persone   responsabili
dell'immissione  in  commercio).  -  1. Il fabbricante che immette in
commercio  dispositivi  medici  impiantabili  attivi  a nome proprio,
secondo  la  procedura  di cui all'articolo 6, comma 1, e che ha sede
legale  nel territorio italiano comunica al Ministero della salute il
proprio indirizzo e la descrizione dei dispositivi in questione.
  2.  A richiesta, il Ministero della salute informa gli Stati membri
e la Commissione circa i dati di cui ai commi 1 e 3.
  3.  Il  fabbricante  che  immette  in  commercio dispositivi medici
impiantabili  attivi  a  nome  proprio,  secondo  le procedure di cui
all'articolo 5, comma 1, informa il Ministero della salute di tutti i
dati atti ad identificare tali dispositivi unitamente all'etichetta e
alle  istruzioni  per  l'uso,  quando  i  dispositivi  sono  messi in
servizio in Italia.
  4.  Se  non ha sede in uno Stato membro, il fabbricante che immette
in  commercio  a  nome proprio un dispositivo, di cui ai commi 1 o 3,
designa  un  unico  mandatario  nell'Unione  europea.  Il  mandatario
comunica al Ministero della salute le informazioni richieste al comma
3  e,  se  ha  sede  legale nel territorio italiano, quelle di cui al
comma 1.
  Art.  7-ter  (Banca  dati  europea). - 1. Il Ministero della salute
trasmette alla banca dati europea le seguenti informazioni:
  a)   i   dati   relativi  ai  certificati  rilasciati,  modificati,
integrati,  sospesi, ritirati o rifiutati secondo le procedure di cui
agli allegati 2, 3, 4 e 5;
  b)  i  dati  ottenuti  in base alle procedure di vigilanza definite
agli art. 11;
  c) i dati relativi alle indagini cliniche di cui all'articolo 7.
  2.  L'applicazione  del  comma  1  non  comporta oneri a carico del
bilancio dello Stato.";
  n) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: "o di immagazzinamento,
" sono inserite le seguenti: " e, nella fase di messa in servizio, ai
luoghi di impianto ed utilizzo," ;
  o) dopo l'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:
  "Art.  8-bis  (Misure  particolari di sorveglianza sanitaria). - 1.
Quando il Ministero della salute ritiene che, per garantire la tutela
della  salute  e  della  sicurezza e per assicurare il rispetto delle
esigenze   di  sanita'  pubblica,  un  dispositivo  o  un  gruppo  di
dispositivi debba essere ritirato dal mercato o che la sua immissione
in  commercio  e  la  sua  messa  in servizio debbano essere vietate,
limitate  o  sottoposte  a condizioni particolari, esso puo' adottare
tutte le misure transitorie necessarie e giustificate informandone la
Commissione  europea  e  tutti  gli altri Stati membri e indicando le
ragioni della sua decisione.
  Art.  8-ter  (Clausola  di  salvaguardia).  - 1. Il Ministero della
salute,  quando  accerta  che  un  dispositivo di cui all'articolo 1,
comma   2,  lettere  c)  o  d),  ancorche'  installato  e  utilizzato
correttamente  secondo  la sua destinazione e oggetto di manutenzione
regolare,  puo'  compromettere la salute e la sicurezza dei pazienti,
degli  utilizzatori  o  di  terzi, ne dispone il ritiro dal mercato a
cura  e spese del fabbricante o del suo mandatario, ne vieta o limita
l'immissione  in  commercio  o  la messa in servizio, informandone il
Ministero   dello  sviluppo  economico.  Il  Ministero  della  salute
comunica,  immediatamente  i  provvedimenti adottati alla Commissione
delle   Comunita'   europee,  indicando  in  particolare  se  la  non
conformita' del dispositivo al presente decreto deriva:
  a) dalla mancanza dei requisiti essenziali di cui all'articolo 2;
  b)  da  una  non  corretta applicazione delle norme tecniche di cui
all'articolo 3;
  c) da una lacuna delle norme tecniche indicate all'articolo 3.
  2.  Quando  la  Commissione  delle Comunita' europee comunica che i
provvedimenti  di  cui  al  comma 1 sono ingiustificati, il Ministero
della  salute,  puo'  revocarli,  salvo  che  ritenga,  in  base alle
valutazioni  degli  organi  di  consultazione  tecnica, che la revoca
possa  determinare  grave  rischio  per  la salute o la sicurezza dei
pazienti, degli utilizzatori o dei terzi.";
  p) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  9  (Provvedimenti  di  diniego o di restrizione). - 1. Ferma
restando  l'applicazione  delle  sanzioni  di cui all'articolo 10, il
Ministero  della  salute,  quando accerta l'indebita marcatura CE dei
dispositivi  medici,  o  l'assenza  della  stessa, in violazione alle
disposizioni   del   presente  decreto,ordina  al  fabbricante  o  al
mandatario  di  adottare  tutte le misure idonee a far venire meno la
situazione  di  infrazione fissando un termine non superiore a trenta
giorni.
  2.  Decorso  inutilmente il termine di cui al comma 1, il Ministero
della  salute ordina l'immediato ritiro dal commercio dei dispositivi
medici, a cura e spese del soggetto destinatario dell'ordine.
  3.  Nel caso in cui l'infrazione continui il Ministero della salute
adotta  le  misure  atte a garantire il ritiro dal commercio, a spese
del fabbricante o del mandatario.
  4.  Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 o 3, si applicano anche se
la  marcatura  CE  e'  stata apposta in base alle procedure di cui al
presente  decreto,  ma  impropriamente,  su  prodotti  che  non  sono
contemplati dal decreto stesso.
  5.  Ogni  provvedimento di diniego o di limitazione dell'immissione
in  commercio,  della  messa  in  servizio di un dispositivo, o dello
svolgimento  di  indagini  cliniche, ovvero di ritiro dei dispositivi
dal  mercato,  deve  essere  motivato. Il provvedimento e' notificato
all'interessato  con  l'indicazione  del  termine entro il quale puo'
essere proposto ricorso gerarchico al Ministro della salute o ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale.
  6.  Prima  dell'adozione  dei  provvedimenti  di  cui al comma 2 il
fabbricante  o  il  mandatario  deve  essere invitato a presentare le
proprie  controdeduzioni,  a  meno  che  tale  consultazione sia resa
impossibile dall'urgenza del provvedimento." ;
  q) l'articolo 9-bis e' sostituito dal seguente:
  "Art. 9-bis (Riservatezza). - 1. Chiunque svolge attivita' connesse
all'applicazione  del  presente  decreto  e'  obbligato  a  mantenere
riservate  le informazioni acquisite, fatti salvi, per le autorita' e
gli  organismi  designati,  gli obblighi di informazione previsti dal
presente decreto e di diffusione degli avvisi di sicurezza.
  2. Non sono considerate come riservate:
  a)  le  informazioni sulla registrazione delle persone responsabili
dell'immissione in commercio di cui all'articolo 7-bis;
  b)  le  informazioni agli utilizzatori fornite dal fabbricante, dal
mandatario  o  dal  distributore  in  relazione a una misura prevista
dall'articolo 11;
  c)   le   informazioni   contenute   nei   certificati  rilasciati,
modificati, integrati, sospesi o ritirati.";
  r) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  10  (Sanzioni).  -  1. I fabbricanti o i loro mandatari, gli
operatori sanitari, i legali rappresentanti delle strutture sanitarie
o,  se  nominati,  i  referenti  per  la  vigilanza,  che  violano le
prescrizioni  dell'articolo  11,  commi  2,  3  o  7, sono puniti con
l'arresto  fino  a  sei  mesi  e con l'ammenda da 7.200 euro a 43.200
euro.
  2.  Chiunque  viola  le  prescrizioni  adottate dal Ministero della
salute in attuazione degli articoli 8-bis, comma 1, e 8-ter, comma 1,
e'  punito  con  l'arresto  da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da
10.000  a  100.000  euro.  Quando  le prescrizioni violate riguardano
limitazioni  o condizioni particolari di immissione in commercio o di
messa  in servizio la pena e' diminuita in misura non eccedente ad un
terzo.
  3.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque immette in
commercio o vende o mette in servizio dispositivi medici impiantabili
attivi  privi  di  marcatura  CE  di  conformita'  o  di attestato di
conformita'  e'  soggetto,  alla sanzione amministrativa pecuniariada
21.400  euro  a  128.400 euro. Alla stessa sanzione e' sottoposto chi
viola  le prescrizioni dell'articolo 2, comma 5-bis, secondo periodo,
e dell'articolo 11, comma 4, nonche' l'organismo notificato che viola
il disposto dell'articolo 5, comma 5-quinquies.2.
  4.  Salvo  che  il fatto costituisca reato, il fabbricante o il suo
mandatario  che appone la marcatura CE di conformita' impropriamente,
in quanto trattasi di prodotto non ricadente nella definizione di cui
all'articolo  1,  comma  2, lettera a), o indebitamente, in quanto il
prodotto  non  soddisfa  tutti  i  requisiti  essenziali previsti dal
presente decreto, o chi comunque viola le previsioni dell'articolo 2,
comma  1,  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa pecuniaria da
21.400 euro 128.400 euro.
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il disposto
dell'articolo  4,  comma  6, primo periodo, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 7.200 euro a 43.200 euro.
  6.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  viola  le
disposizioni  degli  articoli  2,  commi  4  e  5-ter; 4, commi 5, 6,
secondo  periodo,  e  7,  ultimo periodo; 5, commi 5, 5-quinquies.1.,
5-quinquies.3.;  7,  comma 3 e comma 4, ultimo periodo; 7--bis, commi
1,  3 e 4, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500
euro a 3.000 euro.
  7.  Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 2 e
3,  ostacolando i controlli, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria  da  3.600  euro  a  21.600  euro. Alla stessa sanzione e'
sottoposto  chiviola  le  prescrizioni  dell'articolo 2, comma 5-bis,
primo  periodo,  dell'articolo  4, comma 4, dell'articolo 6, comma 2,
dell'articolo  7, commi 1, 2, 4, primo e secondo periodo, e comma 5 e
dell'articolo 11, comma 6.
  8.  Chiunque viola gli obblighi previsti dall'articolo 9-bis, comma
1,  e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro
a 36.000 euro.
  9.  All'accertamento  delle  violazioni  e alla contestazione delle
sanzioni  amministrative, di cui al presente articolo, provvedono gli
organi  di  vigilanza  e  gli  uffici  del  Ministero  della  salute,
competenti   in  tema  di  dispositivi  medici.  E'  fatta  salva  la
competenza  del  giudice penale per l'accertamento delle violazioni e
l'applicazione delle sanzioni amministrative per illeciti commessi in
connessione  obiettiva con un reato. Qualora non sia stato effettuato
il  pagamento della sanzione in forma ridotta, l'autorita' competente
a  ricevere  il  rapporto  ai  sensi  dell'articolo 17 della legge 24
novembre  1981,  n.689,  recante  modifiche  al sistema penale, e' il
Prefetto.";
  s) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  11 (Vigilanza sugli incidenti verificatisi dopo l'immissione
in  commercio).  -  1.  Ai  fini  del presente decreto si intende per
incidente:
  a) qualsiasi malfunzionamento o alterazione delle caratteristiche e
delle  prestazioni  di  un  dispositivo  medico  impiantabile attivo,
nonche' qualsiasi inadeguatezza nell'etichettatura o nelle istruzioni
per  l'uso che possono essere o essere stati causa di decesso o grave
peggioramento  delle  condizioni  di  salute  di  un paziente o di un
utilizzatore;
  b)  qualsiasi  motivo  di  ordine  tecnico  o  medico connesso alle
caratteristiche   o   alle   prestazioni  di  un  dispositivo  medico
impiantabile  attivo  che,  per  le  ragioni  di cui alla lettera a),
comporti  il  ritiro sistematico dei dispositivi dello stesso tipo da
parte del fabbricante.
  2.  Gli  operatori  sanitari  pubblici o privati che nell'esercizio
della  loro  attivita' rilevano un incidente, come definito dal comma
1,  lettera  a),  che  coinvolga  un  dispositivo medico impiantabile
attivo,  sono tenuti a darne comunicazione al Ministero della salute,
nei  termini  e  con  le  modalita'  stabilite con uno o piu' decreti
ministeriali.
  3. La comunicazione di cui al comma 2, e' effettuata direttamente o
tramite la struttura sanitaria ove avviene l'incidente segnalato, nel
rispetto   di  eventuali  disposizioni  regionali  che  prevedano  la
presenza di referenti per la vigilanza sui dispositivi medici.
  4.  La  comunicazione  di  cui  ai  commi 2 e 3 deve essere inviata
altresi' al fabbricante o al suo mandatario, anche per il tramite del
fornitore del dispositivo medico impiantabile attivo.
  5.  Fatto  salvo l'obbligo di comunicazione previsto al comma 4, il
Ministero  della salute assicura la comunicazione al fabbricante o al
suo  mandatario delle informazioni ricevute ai sensi dei commi 2 e 3,
anche   per   il   tramite   del  fornitore  del  dispositivo  medico
impiantabile attivo.
  6.  Gli  operatori  sanitari  pubblici  o  privati  sono  tenuti  a
comunicare  al fabbricante o al mandatario, direttamente o tramite la
struttura  sanitaria  di appartenenza e, quindi, anche per il tramite
del  fornitore del dispositivo medico impiantabile attivo, ogni altro
inconveniente    che,   pur   non   integrando   le   caratteristiche
dell'incidente  di  cui  al  comma  1,  lettera  a), possa consentire
l'adozione  delle  misure  atte a garantire la protezione e la salute
dei pazienti e degli utilizzatori.
  7.  Nei termini e con le modalita' stabilite con uno o piu' decreti
ministeriali,  il  fabbricante o il suo mandatario hanno l'obbligo di
dare  immediata  comunicazione al Ministero della salute di qualsiasi
incidente,   come  definito  al  comma  1,  di  cui  siano  venuti  a
conoscenza,  nonche'  delle azioni correttive di campo intraprese per
ridurre  i  rischi di decesso o di grave peggioramento dello stato di
salute  associati  all'utilizzo di un dispositivo medico impiantabile
attivo.
  8.  Il  Ministero  della  salute  registra  i  dati  relativi  agli
incidenti, come definiti al comma 1, riguardanti i dispositivi medici
impiantabili attivi.
  9.  Il Ministero della salute dopo aver effettuato una valutazione,
se  possibile  insieme  al  fabbricante  o al suo mandatario, informa
immediatamente  la  Commissione  europea  e gli altri Stati membri in
merito  alle  misure  adottate  o  previste  per ridurre al minimo il
ripetersi  di  incidenti, ivi incluse le informazioni sugli incidenti
dai quali la valutazione ha avuto origine";
  t) all'allegato I:
  1) dopo il punto 5 e' aggiunto il seguente:
  "5-bis.   La   dimostrazione  della  conformita'  con  i  requisiti
essenziali   deve   comprendere   una  valutazione  clinica  a  norma
dell'allegato 7.";
  2) il quinto capoverso del punto 8 e' sostituito dal seguente:
  "-rischi   connessi   alle  radiazioni  ionizzanti  provenienti  da
sostanze  radioattive  che  fanno parte del dispositivo, nel rispetto
dei   requisiti   di   protezione   stabiliti  dai  relativi  decreti
attuativi;";
  3)  al punto 9, settimo capoverso e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:   "Per   i   dispositivi   che  incorporano  un  software  o
costituiscono  in  se' un software medico, il software e' convalidato
secondo  lo  stato dell'arte, tenendo conto dei principi del ciclo di
vita  dello  sviluppo, della gestione dei rischi, della validazione e
della verifica.";
  4) il punto 10 e' sostituito dal seguente:
  "10.  Quando  un  dispositivo  incorpora  come parte integrante una
sostanza   la   quale,   se  utilizzata  separatamente,  puo'  essere
considerata  un  medicinale  ai  sensi  dell'articolo  1  del decreto
legislativo   24  aprile  2006,  n.  219,  che  recepisce  il  codice
comunitario  sui  medicinali  per uso umano, e puo' avere effetti sul
corpo  umano  con  un'azione  accessoria  a quella del dispositivo,e'
necessario  verificare  la  qualita', la sicurezza e l'utilita' della
sostanza,  applicando  per analogia i metodi previsti dall'allegato I
del  decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Nel caso di sostanze
di cui al periodo precedente, l'organismo notificato, previa verifica
dell'utilita'  della  sostanza  come  parte  del dispositivo medico e
tenuto  conto della destinazione d'uso del dispositivo, chiede ad una
delle autorita' competenti designate dagli Stati membri a norma della
direttiva  2001/83/CE,  recante  il codice comunitario sui medicinali
per  uso  umano,  o  all'Agenzia europea per i medicinali (EMEA), che
opera  in  particolare  attraverso  il suo comitato in conformita' al
regolamento  (CE) n. 726/2004, che istituisce l'Agenzia europea per i
medicinali,  un  parere  scientifico sulla qualita' e sulla sicurezza
della  sostanza,  ivi  compreso  il  profilo  clinico rischi/benefici
relativo   all'incorporazione   della   sostanza   nel   dispositivo.
Nell'esprimere  il  parere,  l'autorita'  o  l'EMEA tengono conto del
processo   di   fabbricazione   e   dei  dati  relativi  all'utilita'
dell'incorporazione  della  sostanza  nel  dispositivo come stabiliti
dall'organismo  notificato.  Quando  un  dispositivo  incorpora, come
parte   integrante,   un   derivato  del  sangue  umano,  l'organismo
notificato,  previa  verifica dell'utilita' della sostanza come parte
del   dispositivo  medico  e  tenuto  conto  della  destinazione  del
dispositivo,  chiede all'EMEA, che opera in particolare attraverso il
suo  comitato, un parere scientifico sulla qualita' e sulla sicurezza
della  sostanza,  ivi  compreso  il  profilo  clinico rischi/benefici
dell'incorporazione  del  derivato  del  sangue umano nel dispositivo
medico.  Nell'esprimere il parere, l'EMEA tiene conto del processo di
fabbricazione  e  dei  dati relativi all'utilita' dell'incorporazione
della   sostanza   nel  dispositivo,  come  stabiliti  dall'organismo
notificato.   Le   modifiche  apportate  a  una  sostanza  accessoria
incorporata  in  un  dispositivo,  in  particolare quelle connesse al
processo  di fabbricazione, sono comunicate all'organismo notificato,
il  quale  consulta  l'autorita'  per  i medicinali competente (cioe'
quella   che   ha   partecipato  alla  consultazione  iniziale),  per
confermare  il  mantenimento  della  qualita' e della sicurezza della
sostanza  accessoria.  L'autorita'  competente  tiene  conto dei dati
relativi   all'utilita'   dell'incorporazione   della   sostanza  nel
dispositivo  come  stabiliti  dall'organismo  notificato,  al fine di
assicurare  che  le modifiche non hanno alcuna ripercussione negativa
sul  profilo  costi/benefici  definito  relativo all'inclusione della
sostanza  nel  dispositivo  medico. Allorche' la pertinente autorita'
medica competente, ossia quella che ha partecipato alla consultazione
iniziale,   ha  avuto  informazioni  sulla  sostanza  accessoria  che
potrebbe  avere  un  impatto  sul  profilo  rischi/benefici  definito
relativo  all'inclusione  della  sostanza  nel  dispositivo, fornisce
all'organismo   notificato  un  parere  in  cui  stabilisce  se  tale
informazione  abbia  o  meno  un  impatto sul profilo rischi/benefici
definito  relativo  all'aggiunta  di  tale  sostanza nel dispositivo.
L'organismo  notificato tiene conto del parere scientifico aggiornato
riconsiderando  la propria valutazione della procedura di valutazione
di conformita'.";
  5) al punto 14.2:
  a)  al  primo capoverso sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"e  nome  e indirizzo del mandatario qualora il fabbricante non abbia
sede nella Comunita'";
  b)  e'  aggiunto, in fine, il seguente capoverso: "- nel caso di un
dispositivo  ai  sensi  dell'articolo 1, comma 2-ter.1, l'indicazione
che il dispositivo incorpora un derivato del sangue umano." ;
  6) al punto 15 e' aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
  "-  data  di  emissione  dell'ultima  versione delle istruzioni per
l'uso.";
  u) all'allegato 2:
  1)  il  terzo  capoverso  del  punto  2 e' sostituito dal seguente:
"Detta  dichiarazione  riguarda  uno  o  piu' dispositivi chiaramente
individuati mediante il nome del prodotto, il relativo codice o altro
riferimento non ambiguo e deve essere conservato dal fabbricante.";
  2)  al  punto  3.1  le  parole da: "- l'impegno del fabbricante" a:
"sorveglianza   post-vendita"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "-
l'impegno  del  fabbricante  a  sostituire  e  a tenere aggiornato un
sistema  di sorveglianza post-vendita comprendente le disposizioni di
cui all'allegato 7.";
  3) al punto 3.2:
  3.1) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: "Essa comprende
in particolare i documenti, i dati e le registrazioni corrispondenti,
derivanti dalle procedure di cui alla lettera c).";
  3.2)  alla  lettera  b)  del  terzo periodo e' aggiunto il seguente
capoverso:
  "-  dei  metodi  di  controllo dell'efficienza di funzionamento del
sistema  di  qualita',  e in particolare del tipo e della portata dei
controlli esercitati sul soggetto terzo, nel caso in cui sia un terzo
a eseguire la progettazione, la fabbricazione e/o il controllo finale
e il collaudo dei prodotti o dei loro componenti;";
  3.3) alla lettera c) sono aggiunti i seguenti capoversi:
  "-  di  una dichiarazione che indichi se il dispositivo incorpora o
meno,  come  parte  integrante, una sostanza o un derivato del sangue
umano  di  cui  all'allegato 1, punto 10, quarto periodo, nonche' dei
dati  relativi alle pertinenti prove svolte, necessarie a valutare la
sicurezza,  la  qualita' e l'utilita' di tale sostanza o derivato del
sangue umano, tenendo conto della destinazione del dispositivo;
  - della valutazione preclinica;
  - della valutazione clinica di cui all'allegato 7;";
  4) il terzo periodo del punto 3.3 e' sostituito dal seguente:
  "La  procedura  di  valutazione comprende una visita nei locali del
fabbricante  e,  in  casi  debitamente  giustificati,  nei locali dei
fornitori  del  fabbricante  e  dei  subappaltatori per controllare i
processi di fabbricazione.";
  5) al punto 4.2:
  5.1)   il   primo   periodo   e'   sostituito   dal  seguente:  "La
progettazione,  la  fabbricazione  e  le  prestazioni del prodotto in
questione  vengono  descritte  nella  domanda, che deve comprendere i
documenti  necessari  a  valutare  la  conformita'  del  prodotto  ai
requisiti  del presente decreto, in particolare all'allegato 2, punto
3.2, lettere c) e d).";
  5.2)  le  parole:  "i dati clinici" sono sostituite dalle seguenti:
"la valutazione clinica";
  6) il punto 4.3 e' sostituito dal seguente:
  "4.3 L'organismo notificato esamina la domanda e, se il prodotto e'
conforme  alle disposizioni ad esso applicabili del presente decreto,
esso  rilascia  al  richiedente  un  certificato  CE  di  esame della
progettazione.  L'organismo  notificato  puo' chiedere che la domanda
sia  completata  da  prove  o esami complementari per consentirgli di
valutarne  la  conformita'  ai  requisiti  del  presente  decreto. Il
certificato  contiene  le  conclusioni  dell'esame,  le condizioni di
validita',  i  dati  necessari  per l'indicazione della progettazione
approvata,  e,  ove necessario, la descrizione della destinazione del
prodotto.
  Nel  caso  dei  dispositivi  di cui all'allegato 1, punto 10, primo
periodo,  prima  di  prendere  una  decisione  l'organismo notificato
consulta,  per quanto riguarda gli aspetti contemplati da tale punto,
una  delle  autorita' competenti designate dagli Stati membri a norma
della   direttiva  2001/83/CE,  recante  il  codice  comunitario  sui
medicinali  per  uso  umano,  o  l'EMEA.  Il  parere dell'autorita' o
dell'EMEA  e'  elaborato  entro  210  giorni  dal  ricevimento di una
documentazione   valida.   Il  parere  scientifico  dell'autorita'  o
dell'EMEA   e'   inserito   nella   documentazione   concernente   il
dispositivo. Nell'adottare la decisione, l'organismo notificato tiene
in  debita  considerazione  i  pareri  espressi  nel  contesto  della
consultazione.   Esso   provvede   a  informare  l'organo  competente
interessato della sua decisione finale.
  Nel  caso  dei  dispositivi di cui all'allegato 1, punto 10, quarto
periodo,  il  parere scientifico dell'EMEA deve essere inserito nella
documentazione  concernente  il  dispositivo.  Il parere dell'EMEA e'
elaborato  entro  210  giorni  dal  ricevimento di una documentazione
valida.  Nell'adottare  la decisione, l'organismo notificato tiene in
debita considerazione il parere dell'EMEA. L'organismo notificato non
puo'  rilasciare il certificato se il parere scientifico dell'EMEA e'
sfavorevole.  Esso  provvede  a  informare l'EMEA della sua decisione
finale.";
  7) il secondo capoverso del punto 5.2 e' sostituito dal seguente:
  "-  i  dati  previsti  nella parte del sistema di qualita' relativa
alla  progettazione, quali risultati di analisi, i calcoli, le prove,
la  valutazione  preclinica  e clinica, il piano di follow-up clinico
post-vendita e, se del caso, i risultati dello stesso;";
  8) il punto 6.1 e' sostituito dal seguente:
  "6.1.  Per  almeno  quindici anni dall'ultima data di fabbricazione
del   prodotto,   il  fabbricante  o  il  suo  mandatario  tengono  a
disposizione delle autorita' nazionali:
  - la dichiarazione di conformita';
  -  la  documentazione  prevista  al punto 3.1, secondo trattino, in
particolare  i  documenti,  i dati e le registrazioni di cui al punto
3.2, secondo e terzo periodo;
  - le modifiche previste al punto 3.4;
  - la documentazione prevista al punto 4.2;
  - le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato previste ai
punti 3.4, 4.3, 5.3 e 5.4.";
  9) il punto 6.3 e' soppresso;
  10) e' aggiunto in fine il seguente punto:
  "6-bis.  Applicazione  ai  dispositivi di cui all'articolo 1, comma
2-ter.1.   -   Al  termine  della  fabbricazione  di  ogni  lotto  di
dispositivi  di  cui  all'articolo  1,  comma 2-ter.1, il fabbricante
informa   l'organismo  notificato  del  rilascio  di  tale  lotto  di
dispositivi  e gli trasmette il certificato ufficiale di rilascio del
lotto  del  derivato del sangue umano utilizzato in tale dispositivo,
emesso dall'Istituto superiore di sanita'.";
  v) all'allegato 3:
  1) al punto 3:
  1.1) il primo trattino e' sostituito dal seguente:
  "-   Una  descrizione  generale  del  tipo,  comprese  le  varianti
previste, e la sua destinazione d'uso;";
 1.2) i trattini dal quinto all'ottavo sono sostituiti dai seguenti:
  "-  i  risultati  dei  calcoli  di  progettazione, dell'analisi dei
rischi,  delle  indagini,  delle  prove tecniche svolte e di analoghe
valutazioni effettuate;
  - una dichiarazione che indichi se il dispositivo incorpora o meno,
come parte integrante, una sostanza o un derivato del sangue umano di
cui all'allegato 1, punto 10, quarto periodo, nonche' i dati relativi
alle  pertinenti prove svolte, necessarie a valutare la sicurezza, la
qualita'  e  l'utilita' di tale sostanza o derivato del sangue umano,
tenendo conto della destinazione del dispositivo;
  - la valutazione preclinica;
  - la valutazione clinica di cui all'allegato 7;
  - la bozza di istruzioni per l'uso.";
  2) il punto 5 e' sostituito dal seguente:
  "5.  Se  il  tipo  soddisfa  le  disposizioni  del presente decreto
l'organismo  notificato  rilascia  al  richiedente un certificato CE.
Detto  certificato  contiene  nome  e  indirizzo  del fabbricante, le
conclusioni del controllo, le condizioni di validita' del certificato
stesso e i dati necessari per identificare il tipo approvato.
  Le   parti   principali   della  documentazione  sono  allegate  al
certificato e l'organismo notificato ne conserva una copia.
  Nel  caso  dei  dispositivi  di cui all'allegato 1, punto 10, primo
periodo,  prima  di  prendere  una  decisione  l'organismo notificato
consulta,  per quanto riguarda gli aspetti contemplati da tale punto,
una  delle  autorita' competenti designate dagli Stati membri a norma
della   direttiva  2001/83/CE,  recante  il  codice  comunitario  sui
medicinali  per  uso umano, o l'EMEA. Il parere dell'AIFA o dell'EMEA
e'  elaborato  entro  210 giorni dal ricevimento della documentazione
valida.  Il  parere  scientifico  dell'AIFA  o  dell'EMEA deve essere
inserito  nella documentazione relativa al dispositivo. Nell'adottare
la decisione, l'organismo notificato tiene in debita considerazione i
pareri  espressi  nel  contesto  della consultazione. Esso provvede a
informare l'organo competente interessato della sua decisione finale.
  Nel  caso  dei  dispositivi di cui all'allegato 1, punto 10, quarto
periodo,  il  parere  scientifico dell'EMEA dev'essere inserito nella
documentazione  concernente  il  dispositivo.  Il parere e' elaborato
entro  210  giorni  dal  ricevimento  di  una  valida documentazione.
Nell'adottare  la  decisione,  l'organismo notificato tiene in debita
considerazione  il  parere dell'EMEA. L'organismo notificato non puo'
rilasciare  il  certificato  se  il  parere  scientifico dell'EMEA e'
sfavorevole.  Esso  provvede  ad informare l'EMEA della sua decisione
finale.";
  3) al punto 7.3 le parole da: "cinque anni" a: "ultimo dispositivo"
sono  sostituite  dalle  seguenti: "quindici anni dalla fabbricazione
dell'ultimo prodotto";
  4) il punto 7.4 e' soppresso;
  z) all'allegato 4:
  1)  al  punto 4 le parole: "sistema di controllo post-vendita" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "sistema  di  sorveglianza post-vendita
comprendente le disposizioni di cui all'allegato 7";
  2) il punto 6.3 e' sostituito dal seguente:
  "6.3  Il controllo statistico dei prodotti e' operato per attributi
e  variabili, prevedendo sistemi di campionamenti con caratteristiche
operative che garantiscano un alto livello di sicurezza e prestazioni
corrispondenti  allo stato dell'arte. I sistemi di campionamento sono
definiti  dalle norme armonizzate di cui all'articolo 3, tenuto conto
delle  caratteristiche  specifiche  delle  categorie  dei prodotti in
questione.";
  3) e' aggiunto, in fine, il seguente punto:
  "6-bis  Applicazione  ai  dispositivi  di cui all'articolo 1, comma
2-ter.1.   -   Al  termine  della  fabbricazione  di  ogni  lotto  di
dispositivi  di  cui  all'articolo  1,  comma 2-ter.1, il fabbricante
informa   l'organismo  notificato  del  rilascio  di  tale  lotto  di
dispositivi  e gli trasmette il certificato ufficiale di rilascio del
lotto  del  derivato del sangue umano utilizzato in tale dispositivo,
emesso dall'Istituto superiore di sanita'.";
  aa) all'allegato 5:
  1)  al  punto 2, primo periodo, le parole: "di cui al punto 2" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui al punto 1";
  2)  al punto 2, terzo periodo, le parole: "esemplari identificativi
del  prodotto  e  viene  conservata  dal fabbricante" sono sostituite
dalle seguenti: "dispositivi fabbricati, chiaramente identificati con
il  nome  del prodotto, il relativo codice o un altro riferimento non
ambiguo, e deve essere conservata dal fabbricante";
  3)   al  punto  3.1,  sesto  trattino,  le  parole:  "  sistema  di
sorveglianza  post-vendita"  sono sostituite dalle seguenti: "sistema
di  sorveglianza  post-vendita  comprendente  le  disposizioni di cui
all'allegato 7";
  4)  al  punto  3.2,  lettera  b), e' aggiunto, in fine, il seguente
trattino:
  "-  dei  metodi  di  controllo dell'efficienza di funzionamento del
sistema  di  qualita',  in  particolare  il  tipo  e  la  portata dei
controlli esercitati sul soggetto terzo, nel caso in cui sia un terzo
a  eseguire  la fabbricazione e il controllo finale e il collaudo dei
prodotti o dei loro componenti;";
  5)  al  punto  4.2  dopo  il primo trattino e' inserito il seguente
trattino:
  "- la documentazione tecnica;";
  6) e' aggiunto, in fine, il seguente punto:
  "5-bis.  Applicazione  ai  dispositivi di cui all'articolo 1, comma
2-ter.1.   -   Al  termine  della  fabbricazione  di  ogni  lotto  di
dispositivi  di  cui  all'articolo  1,  comma 2-ter.1, il fabbricante
informa   l'organismo  notificato  del  rilascio  di  tale  lotto  di
dispositivi  e gli trasmette il certificato ufficiale di rilascio del
lotto  del  derivato del sangue umano utilizzato in tale dispositivo,
emesso dall'Istituto superiore di sanita'.";
  bb) all'allegato 6:
  1) al punto 2.1:
  1.1) il primo trattino e' sostituito dai seguenti:
  "- il nome e l'indirizzo del fabbricante;
  -  le informazioni necessarie per l'identificazione del prodotto in
questione;";
  1.2)  al  terzo  trattino,  la parola: "medico" e' sostituita dalle
seguenti: "medico debitamente qualificato";
  1.3) il quarto trattino e' sostituito dal seguente:
  "le   caratteristiche   specifiche   del  prodotto  indicate  dalla
prescrizione;";
  2) il punto 2.2 e' sostituito dal seguente:
  "2.2  Per  i  dispositivi  destinati  alle indagini cliniche di cui
all'allegato 7:
  -   i  dati  che  permettono  di  identificare  il  dispositivo  in
questione;
  - il programma delle indagini cliniche;
  - il dossier per lo sperimentatore;
  - la conferma dell'assicurazione dei soggetti coinvolti;
  - i documenti utilizzati per ottenere il consenso informato;
  -  l'indicazione  se  il  dispositivo  incorpora  o meno come parte
integrante  una  sostanza  o  un  derivato  del  sangue  umano di cui
all'allegato 1, punto 10;
  -  il  parere  del comitato etico interessato nonche' l'indicazione
degli aspetti che hanno formato oggetto di parere;
  -  il nome del medico debitamente qualificato o di un'altra persona
autorizzata, nonche' dell'istituto incaricato delle indagini;
 - il luogo, la data d'inizio e la durata previsti per le indagini;
  -  l'indicazione  che  il  dispositivo  in questione e' conforme ai
requisiti  essenziali, ad eccezione degli aspetti che formano oggetto
delle  indagini,  e che, per questi ultimi, sono state prese tutte le
precauzioni per proteggere la salute e la sicurezza del paziente.";
  3) il primo periodo del punto 3.1 e' sostituito dal seguente: " Per
i  dispositivi  su  misura, la documentazione che indica il luogo o i
luoghi  di  fabbricazione e consente di comprendere la progettazione,
la   fabbricazione   e  le  prestazioni  del  prodotto,  comprese  le
prestazioni  previste  in  modo  da  consentire  la valutazione della
conformita' del prodotto ai requisiti del presente decreto.";
  4) al punto 3.2:
  4.1 il primo trattino e' sostituito dal seguente:
  "-  una  descrizione  generale  del  prodotto  e  degli  usi cui e'
destinato;";
  4.2)  le  parole:  "un  elenco  delle  norme" sono sostituite dalle
seguenti:  "i  risultati  dell'analisi  del rischio e un elenco delle
norme";
  4.3) dopo il quarto trattino e' inserito il seguente:
  "- se il dispositivo incorpora come parte integrante una sostanza o
un  derivato del sangue umano di cui all'allegato 1, punto 10, i dati
relativi  alle  pertinenti  prove  svolte, necessarie per valutare la
sicurezza,  la  qualita' e l'utilita' di tale sostanza o derivato del
sangue umano, tenendo conto della destinazione del dispositivo;";
  5) sono aggiunti, in fine, i seguenti punti:
  "3-bis  Le  informazioni contenute nelle dichiarazioni previste dal
presente  allegato  sono conservate per un periodo di almeno quindici
anni a partire dalla data di fabbricazione dell'ultimo prodotto.
  3-ter  Per  quanto concerne i dispositivi su misura, il fabbricante
si  impegna  a  valutare e a documentare l'esperienza acquisita nella
fase  successiva alla produzione, anche sulla base delle disposizioni
di   cui  all'allegato  7,  nonche'  a  predisporre  i  mezzi  idonei
all'applicazione degli interventi correttivi eventualmente necessari.
Detto  impegno  deve  comprendere  l'obbligo  per  il  fabbricante di
informare  le  autorita'  competenti  degli  incidenti  seguenti, non
appena  egli  ne  venga  a  conoscenza,  e  dei pertinenti interventi
correttivi:
  a) qualsiasi disfunzione o deterioramento delle caratteristiche e/o
delle  prestazioni  di  un  dispositivo,  nonche'  qualsiasi  carenza
dell'etichettatura o delle istruzioni per l'uso di un dispositivo che
possano  causare  o  aver  causato  la morte o un grave peggioramento
dello stato di salute di un paziente o di un utilizzatore;
  b)   le  ragioni  di  ordine  tecnico  o  medico  connesse  con  le
caratteristiche  o  le prestazioni di un dispositivo che determinino,
per i motivi elencati alla lettera a), il ritiro sistematico da parte
del fabbricante dei dispositivi appartenenti allo stesso tipo.";
  cc) all'allegato 7:
  1) il punto 1 e' sostituito dal seguente:
  "1. Disposizioni generali:
  1.1. Di regola la conferma del rispetto dei requisiti relativi alle
caratteristiche  e  alle  prestazioni  specificate  ai  punti  1  e 2
dell'allegato   1   in   condizioni   normali  di  utilizzazione  del
dispositivo   e   la   valutazione   degli   effetti   collaterali  e
dell'accettabilita'  del  rapporto  rischi/benefici di cui al punto 5
dell'allegato  1  devono  basarsi  su dati clinici. La valutazione di
tali  dati,  di  seguito  denominata "valutazione clinica", che tiene
conto  ove  necessario  delle eventuali norme armonizzate pertinenti,
segue  una  procedura  definita  e  metodologicamente  valida fondata
alternativamente su:
  1.1.1.  un'analisi critica della letteratura scientifica pertinente
attualmente  disponibile sui temi della sicurezza, delle prestazioni,
delle caratteristiche di progettazione e della destinazione d'uso del
dispositivo qualora:
  -  sia  dimostrata  l'equivalenza  tra il dispositivo in esame e il
dispositivo cui si riferiscono i dati e
  -  i  dati  dimostrino  adeguatamente  la  conformita' ai requisiti
essenziali pertinenti;
  1.1.2. un'analisi critica di tutte le indagini cliniche condotte;
  1.1.3.  un'analisi  critica  dei  dati  clinici combinati di cui ai
punti 1.1.1 e 1.1.2.
  1.2.Vengono   condotte   indagini   cliniche,  salvo  che  non  sia
debitamente giustificato fondarsi sui dati clinici esistenti.
  1.3.  La  valutazione clinica e il relativo esito sono documentati.
La documentazione tecnica del dispositivo contiene tali documenti e/o
i relativi riferimenti completi.
  1.4.  La  valutazione  clinica  e  la  relativa documentazione sono
attivamente   aggiornate   con   dati  derivanti  dalla  sorveglianza
post-vendita.  Ove  non  si consideri necessario il follow-up clinico
post-vendita  nell'ambito  del  piano  di  sorveglianza  post-vendita
applicato   al   dispositivo,   tale   conclusione   va   debitamente
giustificata e documentata.
  1.5.  Qualora  non  si  ritenga  opportuna  la  dimostrazione della
conformita'  ai requisiti essenziali in base ai dati clinici, occorre
fornire  un'idonea  giustificazione  di  tale  esclusione  in base ai
risultati  della  gestione  del  rischio,  tenendo  conto anche della
specificita'  dell'interazione  tra  il dispositivo e il corpo, delle
prestazioni  cliniche attese e delle affermazioni del fabbricante. Va
debitamente   provata   l'adeguatezza   della   dimostrazione   della
conformita'   ai   requisiti  essenziali  che  si  fondi  solo  sulla
valutazione   delle   prestazioni,  sulle  prove  al  banco  e  sulla
valutazione preclinica.
  1.6.  Tutti  i  dati  devono  rimanere  riservati  a meno che se ne
ritenga essenziale la divulgazione.";
  2) il punto 2.3.5 e' sostituito dal seguente:
  "2.3.5  Tutti  gli  eventi  avversi  gravi devono essere registrati
integralmente  e  immediatamente  comunicati  a  tutte  le  autorita'
competenti   degli   Stati  membri  in  cui  e'  condotta  l'indagine
clinica.";
  3) il punto 2.3.6 e' sostituito dal seguente:
  "2.3.6  Le  indagini  vanno eseguite sotto la responsabilita' di un
medico  debitamente qualificato o persona autorizzata, in un ambiente
adeguato.
  Il  medico  responsabile  avra' accesso ai dati tecnici relativi al
dispositivo.".
 
          N O T E 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE) 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
          della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le  leggi  ed
          emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. 
              - Gli articoli 1, 2 e 8 e l'allegato A, della  legge  7
          luglio 2009, n. 88, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  14
          luglio 2009, n. 161, S.O., cosi' recitano: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive comunitarie). - 1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro la  scadenza  del  termine  di  recepimento
          fissato dalle  singole  direttive,  i  decreti  legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati  A  e
          B. Per le direttive elencate negli allegati A e  B  il  cui
          termine di recepimento sia gia' scaduto  ovvero  scada  nei
          tre mesi successivi alla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i
          decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data
          di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive
          elencate negli allegati A e B che non prevedono un  termine
          di recepimento,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della presente legge. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro per  le  politiche  europee  e  del  Ministro  con
          competenza istituzionale  prevalente  per  la  materia,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari   esteri,   della
          giustizia, dell'economia e delle finanze e  con  gli  altri
          Ministri  interessati  in   relazione   all'oggetto   della
          direttiva. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione delle  direttive  comprese  nell'elenco  di  cui
          all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso  a
          sanzioni  penali,  quelli  relativi  all'attuazione   delle
          direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A,  sono
          trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri  previsti
          dalla legge, alla Camera dei deputati  e  al  Senato  della
          Repubblica perche' su di essi sia espresso  il  parere  dei
          competenti organi  parlamentari.  Decorsi  quaranta  giorni
          dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
          mancanza del parere. Qualora il termine  per  l'espressione
          del parere parlamentare di cui al presente comma  ovvero  i
          diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta
          giorni che precedono la scadenza dei  termini  previsti  ai
          commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
          di novanta giorni. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  che  comportino   conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all' art. 11-ter, comma 2, della legge 5  agosto  1978,  n.
          468, e successive modificazioni. Su di  essi  e'  richiesto
          anche il parere delle Commissioni  parlamentari  competenti
          per i profili  finanziari.  Il  Governo,  ove  non  intenda
          conformarsi  alle  condizioni  formulate  con   riferimento
          all'esigenza di garantire il rispetto dell' art. 81, quarto
          comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
          corredati    dei     necessari     elementi     integrativi
          d'informazione, per i pareri definitivi  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari,  che
          devono essere espressi entro venti giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla presente legge, il  Governo  puo'  adottare,  con  la
          procedura  indicata  nei  commi  2,  3  e  4,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma 6. 
              6. I decreti legislativi, relativi  alle  direttive  di
          cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell' art. 117,
          quinto  comma,  della  Costituzione,   nelle   materie   di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome,  si  applicano  alle  condizioni  e  secondo   le
          procedure di cui all' art.  11,  comma  8,  della  legge  4
          febbraio 2005, n. 11. 
              7. Il Ministro per le politiche europee,  nel  caso  in
          cui una o piu' deleghe di cui  al  comma  1  non  risultino
          esercitate alla scadenza del  termine  previsto,  trasmette
          alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica  una
          relazione   che   da'   conto   dei   motivi   addotti    a
          giustificazione del ritardo  dai  Ministri  con  competenza
          istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
          politiche europee ogni sei mesi informa altresi' la  Camera
          dei deputati e il Senato della Repubblica  sullo  stato  di
          attuazione delle direttive da parte delle regioni  e  delle
          province autonome nelle materie di loro competenza, secondo
          modalita' di individuazione delle stesse  da  definire  con
          accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano. 
              8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive comprese negli  elenchi  di  cui
          agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni  e
          con  eventuali  modificazioni  i  testi  alla  Camera   dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere.». 
              «Art. 2 (Principi e criteri  direttivi  generali  della
          delega legislativa). - 1. Salvi gli  specifici  principi  e
          criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni  di  cui  ai
          capi II e IV, ed  in  aggiunta  a  quelli  contenuti  nelle
          direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art.
          1 sono informati ai seguenti principi e  criteri  direttivi
          generali: 
              a)   le   amministrazioni   direttamente    interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
              b)  ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con   le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni  alle  discipline  stesse,  fatti   salvi   i
          procedimenti  oggetto  di  semplificazione   amministrativa
          ovvero le materie oggetto di delegificazione; 
              c) al di fuori dei casi  previsti  dalle  norme  penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongono  a
          pericolo  o  danneggiano  l'interesse  protetto;  la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che recano un  danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledano o espongano a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati nei periodi  precedenti.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  nella
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Entro i limiti  di  pena  indicati  nella  presente
          lettera  sono  previste   sanzioni   identiche   a   quelle
          eventualmente  gia'  comminate  dalle  leggi  vigenti   per
          violazioni omogenee e di pari  offensivita'  rispetto  alle
          infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle
          materie  di  cui  all'  art.  117,  quarto   comma,   della
          Costituzione, le sanzioni amministrative  sono  determinate
          dalle regioni. Le somme derivanti dalle sanzioni  di  nuova
          istituzione, stabilite  con  i  provvedimenti  adottati  in
          attuazione della presente legge, sono  versate  all'entrata
          del bilancio dello Stato per essere  riassegnate,  entro  i
          limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del
          Ministro    dell'economia    e    delle    finanze,    alle
          amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse; 
              d) eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti  le  norme  necessarie  per
          dare attuazione alle direttive, nei soli limiti  occorrenti
          per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione   delle
          direttive stesse; alla  relativa  copertura,  nonche'  alla
          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all' art. 5 della legge 16 aprile 1987,
          n. 183; 
              e)   all'attuazione   di   direttive   che   modificano
          precedenti direttive gia' attuate con legge o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva modificata; 
              f) nella predisposizione  dei  decreti  legislativi  si
          tiene conto delle eventuali modificazioni  delle  direttive
          comunitarie   comunque   intervenute   fino   al    momento
          dell'esercizio della delega; 
              g) quando si verifichino sovrapposizioni di  competenze
          tra amministrazioni diverse o comunque siano  coinvolte  le
          competenze  di  piu'  amministrazioni  statali,  i  decreti
          legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme
          di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta',
          differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione  e  le
          competenze delle regioni e degli altri  enti  territoriali,
          le procedure per salvaguardare l'unitarieta'  dei  processi
          decisionali, la trasparenza, la  celerita',  l'efficacia  e
          l'economicita'  nell'azione  amministrativa  e  la   chiara
          individuazione dei soggetti responsabili; 
              h) quando non siano d'ostacolo  i  diversi  termini  di
          recepimento, sono attuate con un unico decreto  legislativo
          le  direttive  che  riguardano  le  stesse  materie  o  che
          comunque   comportano   modifiche   degli    stessi    atti
          normativi.». 
              «Art. 8  (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  della
          direttiva  2007/47/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la  direttiva
          90/385/CEE  del  Consiglio  per  il  riavvicinamento  delle
          legislazioni degli Stati  membri  relative  ai  dispositivi
          medici, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente  i
          dispositivi  medici  e  la   direttiva   98/8/CE   relativa
          all'immissione  sul  mercato  dei  biocidi).  -  1.   Nella
          predisposizione del decreto  legislativo  per  l'attuazione
          della direttiva 2007/47/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la  direttiva
          90/385/CEE  del  Consiglio  per  il  riavvicinamento  delle
          legislazioni degli Stati  membri  relative  ai  dispositivi
          medici impiantabili  attivi,  la  direttiva  93/42/CEE  del
          Consiglio concernente i dispositivi medici e  la  direttiva
          98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, il
          Governo e' tenuto a seguire, oltre ai  principi  e  criteri
          direttivi di cui all'art. 2, anche  i  principi  e  criteri
          direttivi di cui al comma 2. 
              2. Il decreto legislativo di cui al comma  1  provvede,
          altresi', alla riformulazione delle disposizioni  contenute
          nei decreti legislativi 14 dicembre  1992,  n.  507,  e  24
          febbraio 1997, n. 46, al fine di assicurare,  nel  rispetto
          della disciplina comunitaria, una maggiore coerenza fra  le
          due  diverse  discipline  e  di  eliminare  incongruenze  e
          contraddizioni presenti nelle norme in vigore, assicurando: 
              a) una piu' adeguata disciplina della  vigilanza  sugli
          incidenti,  mediante  la  ridefinizione  della  sfera   dei
          soggetti destinatari delle comunicazioni degli incidenti  e
          degli eventi da comunicare e una piu' organizzata  gestione
          dei dati, da parte del Ministero del lavoro, della salute e
          delle politiche sociali; 
              b) la revisione delle norme  sulle  indagini  cliniche,
          differenziando   le   ipotesi   relative   alle    indagini
          riguardanti tipi di dispositivi mai utilizzati sull'uomo da
          quelle concernenti tipi  di  dispositivi  gia'  utilizzati,
          specificando le  condizioni  in  presenza  delle  quali  le
          indagini possono essere effettuate presso istituti  privati
          e   affidando   ai   comitati   etici   previsti   per   le
          sperimentazioni   cliniche   dei   medicinali   anche    le
          valutazioni in  tema  di  sperimentazioni  con  dispositivi
          medici; 
              c) la revisione delle  norme  sull'uso  compassionevole
          dei dispositivi medici al fine di precisarne i limiti e  le
          modalita' per l'applicabilita', prevedendo,  altresi',  una
          specifica modalita' per il trattamento di singoli  pazienti
          in casi eccezionali  di  necessita'  e  di  emergenza,  nei
          limiti  posti  dalle  disposizioni  di   cui   ai   decreti
          legislativi n. 507 del 1992e n. 46 del 1997; 
              d) la  revisione  delle  norme  sulla  pubblicita'  dei
          dispositivi   medici,   individuando,    nell'ambito    dei
          dispositivi  per  i  quali  e'  consentita  la  pubblicita'
          sanitaria,  le   fattispecie   che   non   necessitano   di
          autorizzazione ministeriale; 
              e) la previsione delle misure necessarie  a  garantire,
          con continuita' nel tempo,  efficaci  collegamenti  tra  le
          banche dati nazionali e la banca dati europea Eudamed; 
              f)  la   riformulazione   delle   norme   a   contenuto
          sanzionatorio,    prevedendo    anche     la     necessaria
          armonizzazione  con  le  sanzioni  previste   dal   decreto
          legislativo 8 settembre 2000, n. 332. 
              3.  Il  Governo  e'  autorizzato   a   riformulare   le
          previsioni riguardanti i dispositivi medici  per  risonanza
          magnetica nucleare contenute  nel  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto  1994,  n.
          542, assicurando: 
              a)  la  coerenza  con  le  disposizioni  di   carattere
          generale riguardanti tutti i dispositivi  medici,  previsti
          dalla direttiva 2007/47/CE; 
              b) l'adeguamento  allo  sviluppo  tecnologico  ed  alla
          evoluzione delle conoscenze scientifiche,  con  particolare
          riferimento  alla  sicurezza  d'uso  ed  alle   indicazioni
          cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensita'
          del campo magnetico statico espresso in tesla,  modificando
          in tal senso il sistema  autorizzativo  per  renderlo  piu'
          coerente con  le  competenze  regionali  e  delle  province
          autonome in materia di  programmazione  sanitaria  previste
          dalle  leggi  vigenti,  affidando   conseguentemente   alle
          regioni    e     province     autonome     l'autorizzazione
          all'installazione delle apparecchiature per risonanza,  con
          esclusione delle sole apparecchiature a risonanza magnetica
          ritenute di carattere sperimentale. 
              4. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.   Le   Amministrazioni    pubbliche    competenti
          provvedono con le risorse umane, strumentali e  finanziarie
          previste a legislazione vigente.». 
              «Allegato A. - 2007/47/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la  direttiva
          90/385/CEE  del  Consiglio  per  il  ravvicinamento   delle
          legislazioni degli Stati  membri  relative  ai  dispositivi
          medici impiantabili  attivi,  la  direttiva  93/42/CEE  del
          Consiglio concernente i dispositivi medici, e la  direttiva
          98/8/CE relativa all'immissione sul mercato di biocidi; 
              2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 novembre 2007, che modifica le  direttive  78/855/CEE  e
          82/891/CEE del Consiglio per quanto riguarda  l'obbligo  di
          far elaborare ad un esperto indipendente una  relazione  in
          occasione di una fusione o di una scissione di societa' per
          azioni; 
              2008/43/CE  della  Commissione,  del  4  aprile   2008,
          relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE
          del  Consiglio,  di  un  sistema   di   identificazione   e
          tracciabilita' degli esplosivi per uso civile; 
              2008/62/CE  della  Commissione,  del  20  giugno  2008,
          recante deroghe per  l'ammissione  di  ecotipi  e  varieta'
          agricole naturalmente adattate  alle  condizioni  locali  e
          regionali e minacciate di erosione genetica, nonche' per la
          commercializzazione di sementi e  di  tuberi  di  patata  a
          semina di tali ecotipi e varieta'; 
              2008/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          19 novembre 2008, che modifica la  direttiva  96/22/CE  del
          Consiglio concernente il divieto d'utilizzazione di  talune
          sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle  sostanze
          B-agoniste nelle produzioni animali.». 
              - La direttiva 2007/47/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          21 settembre 2007, n. L 247. 
              - La direttiva 90/385/CEE e' pubblicata nella  G.U.C.E.
          20 luglio 1990, n. L 189. 
              - La direttiva 93/42/CEE e' pubblicata  nella  G.U.C.E.
          12 luglio 1993, n. L 169. 
              - La direttiva 98/8/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.  24
          aprile 1998, n. L 123. 
              - Il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n.  507,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30  dicembre  1992,  n.
          305. 
              - Il decreto legislativo 24 febbraio 1997,  n.  46,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo  1997,  n.  54,
          S.O. 
              - Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.  174,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2000, n. 149,
          S.O. 
              - Il decreto legislativo 8 settembre 2000, n.  332,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17  novembre  2000,  n.
          269, S.O. 
              - La direttiva 98/79/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.  7
          dicembre 1998, n. L 331. 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art.  1,  del  decreto  legislativo  14
          dicembre  1992,  n.  507,  come  modificato  dal   presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 1 (Definizioni). -  1.  Il  presente  decreto  si
          applica ai dispositivi medici impiantabili attivi. 
              2.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le
          definizioni seguenti: 
              a)    dispositivo    medico:    qualunque    strumento,
          apparecchio, impianto, software, sostanza o altro prodotto,
          utilizzato da solo o in combinazione compresi gli accessori
          tra cui il software destinato  dal  fabbricante  ad  essere
          impiegato specificamente  con  finalita'  diagnostiche  e/o
          terapeutiche e necessario  al  corretto  funzionamento  del
          dispositivo stesso, destinato  dal  fabbricante  ad  essere
          impiegato sull'uomo ai fini di: 
              1)  diagnosi,  prevenzione,  controllo,  trattamento  o
          attenuazione di malattie; 
              2) diagnosi,  controllo,  trattamento,  attenuazione  o
          compensazione di una ferita o di un handicap; 
              3) studio, sostituzione o modifica dell'anatomia oppure
          di un processo fisiologico; 
              4) controllo del concepimento, che non eserciti  nel  o
          sul corpo umano l'azione principale cui  e'  destinato  con
          mezzi  farmacologici,  immunologici  o  mediante   processi
          metabolici, ma la cui funzione possa essere  coadiuvata  da
          tali mezzi; 
              b) dispositivo  medico  attivo:  qualsiasi  dispositivo
          medico collegato per il suo funzionamento ad una  fonte  di
          energia elettrica o a  qualsiasi  altra  fonte  di  energia
          diversa da quella prodotta direttamente dal corpo  umano  o
          dalla gravita'; 
              c) dispositivo medico  impiantabile  attivo:  qualsiasi
          dispositivo medico attivo destinato  ad  essere  impiantato
          interamente o parzialmente mediante intervento chirurgico o
          medico nel corpo umano o mediante intervento medico  in  un
          orifizio naturale e destinato a restarvi dopo l'intervento; 
              d)  dispositivo  su   misura:   qualsiasi   dispositivo
          fabbricato  appositamente  sulla  base  della  prescrizione
          scritta di un medico debitamente qualificato  che  precisi,
          sotto  la  propria  responsabilita',   le   caratteristiche
          specifiche di progettazione destinato d  essere  utilizzato
          solo per un determinato paziente; i dispositivi  fabbricati
          con  metodi  di  produzione  in  serie  che  devono  essere
          adattati per soddisfare un'esigenza specifica del medico  o
          di un altro utilizzatore professionale non sono considerati
          dispositivi su misura; 
              e)  dispositivi  per   indagini   cliniche:   qualsiasi
          dispositivo destinato ad essere  utilizzato  da  un  medico
          debitamente qualificato  per  lo  svolgimento  di  indagini
          cliniche di cui all'allegato 7, punto 2.1, in  un  ambiente
          clinico umano adeguato;  per  l'esecuzione  delle  indagini
          cliniche, al medico debitamente qualificato  e'  assimilata
          ogni altra  persona  la  quale,  in  base  alle  qualifiche
          professionali, sia autorizzata a svolgere tali indagini; 
              f)  destinazione:   l'utilizzazione   alla   quale   e'
          destinato il dispositivo secondo le indicazioni fornite dal
          fabbricante sull'etichetta, nelle istruzioni per l'uso  e/o
          nei materiali pubblicitari; 
              g) messa in servizio: messa a  disposizione  del  corpo
          medico per l'impianto; 
              g-bis)  immissione  in  commercio:  la  prima  messa  a
          disposizione a titolo oneroso o  gratuito  di  dispositivi,
          esclusi quelli destinati alle indagini cliniche,  in  vista
          della   distribuzione   o   utilizzazione    sul    mercato
          comunitario, indipendentemente dal fatto che si  tratti  di
          dispositivi nuovi o rimessi a nuovo; 
              g-ter) fabbricante: 
                  1) la persona fisica  o  il  rappresentante  legale
          della persona giuridica responsabile  della  progettazione,
          della fabbricazione, dell'imballaggio e  dell'etichettatura
          di un dispositivo in vista dell'immissione in  commercio  a
          proprio   nome   o   a   nome   della   persona   giuridica
          rappresentata,  indipendentemente  dal  fatto  che   queste
          operazioni siano eseguite dalla  stessa  persona  fisica  o
          giuridica o da un terzo per suo conto; 
              g-quater) mandatario: la  persona  fisica  o  giuridica
          stabilita  nella  Comunita'  che,  che  dopo  essere  stata
          espressamente designata  dal  fabbricante,  agisce  e  puo'
          essere interpellata dalle autorita' nazionali competenti  e
          dagli organismi comunitari  in  vece  del  fabbricante  per
          quanto riguarda gli obblighi che il presente decreto impone
          a quest'ultimo; 
              g-quinquies)  dati  clinici:  le   informazioni   sulla
          sicurezza e/o sulle prestazioni ricavate dall'impiego di un
          dispositivo;  i  dati  clinici  provengono  dalle  seguenti
          fonti: 
              1)  indagini  cliniche  relative  al   dispositivo   in
          questione; o 
              2) indagini cliniche o  altri  studi  pubblicati  nella
          letteratura scientifica relativi ad un dispositivo  analogo
          di cui e'  dimostrabile  l'equivalenza  al  dispositivo  in
          questione; o 
              3) relazioni pubblicate e/o  non  pubblicate  su  altre
          pratiche cliniche relative al dispositivo in questione o  a
          un dispositivo analogo di cui e' dimostrabile l'equivalenza
          al dispositivo in questione. 
                2) la persona fisica o il rappresentante legale della
          persona giuridica che  compone,  provvede  all'imballaggio,
          tratta, rimette a nuovo o etichetta  uno  o  piu'  prodotti
          prefabbricati o assegna loro la destinazione di dispositivo
          in vista dell'immissione in commercio a proprio  nome  o  a
          nome della persona giuridica rappresentata, fatta eccezione
          per chi senza essere il fabbricante  ai  sensi  del  n.  1)
          compone o adatta dispositivi gia' immessi in  commercio  in
          funzione della loro destinazione ad un singolo paziente. 
              2-bis. Quando un dispositivo medico impiantibile attivo
          e'  destinato  a  somministrare   una   sostanza   definita
          "medicinale" ai sensi dell'art. 1 del  decreto  legislativo
          24 aprile 2006, n. 219, che recepisce il codice comunitario
          sui  medicinali  per  uso  umano,   tale   dispositivo   e'
          disciplinato  dal  presente   decreto,   fatte   salve   le
          disposizioni del decreto legislativo  24  aprile  2006,  n.
          219, riguardanti il medicinale. 
              2-ter. Quando in dispositivo medico impiantabile attivo
          incorpora  come  parte  integrante  una  sostanza  che,  se
          utilizzata  separatamente,  puo'  essere   considerata   un
          medicinale ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo  24
          aprile 2006, n. 219, e puo' avere effetti sul  corpo  umano
          con  un'azione  accessoria  a   quella   del   dispositivo,
          quest'ultimo   deve   essere   valutato    e    autorizzato
          conformemente al presente decreto. 
              2-ter.1 Quando  un  dispositivo  incorpora  come  parte
          integrante una sostanza, di  seguito  denominata  "derivato
          del sangue umano", la quale, se  utilizzata  separatamente,
          puo' essere considerata un componente di un medicinale o un
          medicinale derivato dal sangue o dal plasma umano ai  sensi
          dell'art. 1 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
          e  puo'  avere  effetti  sul  corpo  umano  con   un'azione
          accessoria  a  quella  del  dispositivo,  quest'ultimo   e'
          valutato e autorizzato in base al presente decreto. 
              2-quater. Le disposizioni contenute all'art.  1,  comma
          4, del decreto legislativo 6 novembre  2007,  n.  194,  che
          recepisce le  direttive  comunitarie  sulla  compatibilita'
          elettromagnetica,   non   si   applicano   ai   dispositivi
          disciplinati dal presente decreto. 
              2- quinquies. Il presente decreto non si applica: 
              a) ai medicinali contemplati dal decreto legislativo 24
          aprile 2006, n. 219, che recepisce  il  codice  comunitario
          sui  medicinali  per  uso  umano;  nello  stabilire  se  un
          determinato prodotto rientri nell'ambito di applicazione di
          tale decreto oppure in  quello  del  presente  decreto,  si
          tiene  conto  in  particolare  del  principale   meccanismo
          d'azione del prodotto stesso; 
              b) al sangue umano, ai  prodotti  derivati  dal  sangue
          umano, al plasma o alle cellule ematiche di origine  umana,
          ne' ai  dispositivi  che,  al  momento  dell'immissione  in
          commercio, contengono tali  prodotti  derivati  da  sangue,
          plasma o cellule, ad eccezione dei dispositivi  di  cui  al
          comma 2-ter.1; 
              c) a ogani, tessuti o cellule di origine umana,  ne'  a
          prodotti comprendenti o derivati da tessuti  o  cellule  di
          origine umana, ad eccezione dei dispositivi di cui al comma
          2-ter.1; 
              d) a organi, tessuti o cellule di  origine  animale,  a
          meno che il  dispositivo  non  sia  fabbricato  utilizzando
          tessuti animali resi  non  vitali  o  prodotti  non  vitali
          derivati da tessuti animali.». 
              - Il testo dell'art.  2,  del  decreto  legislativo  14
          dicembre  1992,  n.  507,  come  modificato  dal   presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 2 (Condizioni di immissione  in  commercio  e  di
          impiego). - 1. I dispositivi  impiantabili  attivi  di  cui
          all'art. 1, comma 2, lettere c) e d), possono essere  messi
          in commercio o messi in servizio unicamente  se  rispondono
          ai  requisiti  prescritti  dal   presente   decreto,   sono
          correttamente forniti e installati,  sono  oggetto  di  una
          adeguata manutenzione e sono utilizzati in conformita' alla
          loro destinazione. 
              2. I dispositivi destinati ad indagini cliniche di  cui
          alla  lettera  e)  del  comma   2   dell'art.   1   debbono
          corrispondere al disposto dell'art. 7. 
              3. I dispositivi  medici  impiantabili  attivi  di  cui
          all'art. 1, comma 2, lettere c),  d)  ed  e),  in  appresso
          denominati "dispositivi", soddisfano i requisiti essenziali
          di cui all'allegato 1 che sono applicabili,  tenendo  conto
          della destinazione dei dispositivi  in  questione.  Laddove
          esista  un  rischio  per  la  salute  dei  pazienti,  degli
          operatori  o  dei  terzi,  i  dispositivi  che  sono  anche
          macchine ai sensi dell'art. 2, lettera a), della  direttiva
          2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  17
          maggio 2006, relativa alle macchine, rispettano altresi'  i
          requisiti essenziali  in  materia  di  salute  e  sicurezza
          stabiliti nell'allegato I di tale direttiva, qualora  detti
          requisiti essenziali in materia di salute e sicurezza siano
          piu'   specifici   dei   requisiti   essenziali   stabiliti
          nell'allegato I del presente decreto. 
              4. Le indicazioni di cui all'allegato 1, punti 13, 14 e
          15  devono,  nella  fase  di  messa  in  servizio   di   un
          dispositivo, essere redatte in lingua italiana. 
              5. E' consentita l'immissione in commercio e  la  messa
          in  servizio,  nel  territorio  italiano,  dei  dispositivi
          conformi alle disposizioni del presente decreto  e  recanti
          la marcatura CE di cui all'art.  4,  che  indica  che  essi
          hanno formato oggetto della procedura di valutazione  della
          conformita' ai sensi dell'art. 5. 
              5-bis. I dispositivi  destinati  ad  indagini  cliniche
          possono essere messi a  disposizione  dei  medici  o  delle
          persone debitamente autorizzate se soddisfano le condizioni
          di cui all'art. 7 e all'allegato 6. I dispositivi su misura
          possono essere immessi in commercio o messi in servizio  se
          soddisfano le condizioni  di  cui  all'allegato  6  e  sono
          accompagnati  dalla   dichiarazione   prevista   in   detto
          allegato, la quale e' messa  a  disposizione  del  paziente
          specificatamente individuato. Questi dispositivi non recano
          la marcatura CE. 
              5-ter. I  dispositivi  di  cui  all'art.  1,  comma  2,
          lettere  c),  d)  ed  e),  possono  essere  presentati   in
          occasione di fiere, esposizioni e dimostrazioni,  anche  se
          non conformi alle norme del presente  decreto,  purche'  un
          avviso chiaramente visibile, redatto  in  lingua  italiana,
          indichi la  loro  non  conformita'  e  l'impossibilita'  di
          immettere  in  commercio  o  mettere   in   servizio   tali
          dispositivi prima che il fabbricante o il suo mandatario li
          abbiano  resi  conformi  alle  disposizioni   del   decreto
          stesso.». 
              - Il testo dell'art.  5,  del  decreto  legislativo  14
          dicembre  1992,  n.  507,  come  modificato  dal   presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art.   5   (Certificazione   CE).   -   1.   Ai   fini
          dell'apposizione della marcatura  CE  di  conformita',  per
          dimostrare che un dispositivo medico  impiantabile  attivo,
          che non  sia  un  dispositivo  su  misura  o  destinato  ad
          indagini cliniche, corrisponde ai requisiti  essenziali  di
          cui  all'allegato  1,  il  fabbricante  sceglie  una  delle
          seguenti procedure: 
              a)  la  procedura  relativa   alla   dichiarazione   di
          conformita' CE di cui all'allegato 2; 
              b) la procedura relativa alla certificazione CE di  cui
          all'allegato 3 insieme con: 
                  1) la procedura relativa alla verifica  CE  di  cui
          all'allegato 4; 
                  2) la procedura relativa alla dichiarazione  CE  di
          conformita' di cui all'allegato 5. 
              1-bis. Le procedure di cui agli allegati 3 e 4  possono
          essere  eseguite  anche  dal  mandatario,  stabilito  nella
          Comunita', del fabbricante del dispositivo. 
              2. Con decreto del Ministro della salute,  di  concerto
          con il Ministro dello sviluppo economico,  sono  fissati  i
          requisiti dei quali devono essere in possesso gli organismi
          da designare ai  fini  dello  svolgimento  delle  procedure
          relative al rilascio delle certificazioni CE  previste  dal
          presente decreto. 
              3. Con decreto del Ministro della salute,  di  concerto
          con il Ministro dello sviluppo  economico,  sono  designati
          gli organismi  autorizzati  allo  svolgimento  dei  compiti
          attinenti  alle  procedure  relative  al   rilascio   delle
          certificazioni CE. L'autorizzazione ha durata  quinquennale
          rinnovabile ed e' revocata se vengono meno i  requisiti  di
          cui al comma 2, ovvero se sono accertate gravi o  reiterate
          irregolarita' da parte dell'organismo notificato. 
              4.  Le   spese   necessarie   per   l'attestazione   di
          conformita' dei dispositivi sono a carico del richiedente. 
              5. Copia dei certificati CE di conformita' emessi dagli
          organismi designati ai  sensi  del  comma  3,  deve  essere
          inviata  ai  Ministeri  della  salute  e   dello   sviluppo
          economico a cura degli stessi. 
              5-bis.   Nel   procedimento   di   valutazione    della
          conformita'  del  dispositivo  di  cui  al  comma   1,   il
          fabbricante o l'organismo notificato ai sensi del comma  3,
          tengono  conto  di  tutti  i  risultati  disponibili  delle
          operazioni  di  valutazione  e  di  verifica  eventualmente
          svolte, secondo la disciplina del presente decreto  in  una
          fase intermedia della fabbricazione. 
              5-ter.  Se  il  procedimento   di   valutazione   della
          conformita'   presuppone    l'intervento    di    organismo
          notificato, il fabbricante, o il suo  mandatario  stabilito
          nella Comunita' europea, possono rivolgersi ad un organismo
          di loro scelta nell'ambito delle competenze  per  le  quali
          l'organismo stesso e' stato designato. 
              5-quater.  L'organismo  puo'   esigere,   giustificando
          debitamente la richiesta, informazioni o dati necessari per
          rilasciare o non ritirare il certificato di conformita'  ai
          fini della procedura scelta dall'interessato. 
              5-quinquies.  Le  decisioni  adottate  dagli  organismi
          notificati a  norma  degli  allegati  2,3  e  5  hanno  una
          validita' massima di cinque anni e possono essere prorogati
          per i successivi di cinque anni al  massimo,  su  richiesta
          presentata entro il termine convenuto nel contratto firmato
          dalle due parti. 
              5-quinquies.1.  L'organismo  notificato   fornisce   al
          Ministero  della   salute   tutte   le   informazioni   sui
          certificati  rilasciati,  modificati,  integrati,  sospesi,
          ritirati  o  rifiutati  e  informa  parimenti   gli   altri
          organismi, designati in forza del comma 3, sui  certificati
          sospesi,  ritirati  o  rifiutati  e,  su   richiesta,   sui
          certificati rilasciati. Esso mette inoltre a  disposizione,
          su   richiesta,   tutte   le   informazioni   supplementari
          pertinenti. 
              5-quinquies.2. Qualora un organismo notificato constati
          che i requisiti pertinenti del presente  decreto  non  sono
          stati o non sono piu' soddisfatti dal  fabbricante,  oppure
          che un certificato non avrebbe  dovuto  essere  rilasciato,
          esso  sospende,  ritira  o  sottopone  a   limitazioni   il
          certificato rilasciato, tenendo conto del  principio  della
          proporzionalita',  a  meno  che  la  conformita'  con  tali
          requisiti non sia  assicurata  mediante  l'applicazione  di
          appropriate misure correttive  da  parte  del  fabbricante.
          L'organismo notificato informa il Ministero della salute in
          caso di sospensione, ritiro o limitazioni del certificato o
          nei  casi  in  cui  risulti  necessario  l'intervento   del
          Ministero, Il Ministero  della  salute  informa  gli  altri
          Stati membri e la Commissione europea. 
              5  quinquies.3.  L'organismo  notificato  fornisce   al
          Ministero della salute, su richiesta dello stesso, tutte le
          informazioni e i documenti pertinenti, compresi i documenti
          di bilancio, necessari per  verificare  la  conformita'  ai
          requisiti di cui all'allegato 8. 
              5- sexies. Il  Ministero  della  salute  autorizza,  su
          richiesta motivata, l'immissione in commercio e la messa in
          servizio, nel territorio nazionale, di singoli  dispositivi
          per i quali le procedure di cui agli articoli 5, comma 1  e
          6, comma 1, non sono state espletate o completate,  il  cui
          impiego e' nell'interesse della protezione della salute. La
          domanda d'autorizzazione deve contenere la descrizione  del
          dispositivo, dell'azione principale cui e' destinato e  dei
          motivi per i quali  la  domanda  e'  stata  presentata.  Il
          Ministero della salute comunica, entro  trenta  giorni,  il
          provvedimento in merito alla autorizzazione. 
              5-sexies.1 Per il trattamento di  singoli  pazienti,  a
          scopo compassionevole, in casi eccezionali di necessita' ed
          urgenza e con le modalita' stabilite con successivo decreto
          ministeriale, il Ministero della salute autorizza l'uso  di
          dispositivi medici per i quali le procedure  indicate  agli
          articoli 5, comma 1 e 6, comma 1, non sono state espletate. 
              5-septies. Il Ministero della salute, d'intesa  con  il
          Ministero  dello  sviluppo   economico,   puo'   stabilire,
          conformemente alla procedura comunitaria, che in deroga  al
          comma 1 e all'art. 6, comma 1, ai fini della conformita' di
          un dispositivo o di una  categoria  di  dispositivi,  venga
          obbligatoriamente seguita una  delle  procedure  specifiche
          previste in dette disposizioni.». 
              - Il testo dell'art.  6,  del  decreto  legislativo  14
          dicembre  1992,  n.  507,  come  modificato  dal   presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 6 (Dispositivi su misura).  -  1.  I  dispositivi
          impiantabili attivi su misura devono  essere  accompagnati,
          al momento dell'immissione sul mercato  e  della  messa  in
          servizio, da una dichiarazione del fabbricante  o  del  suo
          mandatario stabilito nella Comunita' europea contenente  le
          indicazioni riportate  nell'allegato  6,  punto  2.1.  Tale
          dichiarazione  e'  messa  a   disposizione   del   paziente
          specificamente individuato. 
              2. Il fabbricante dei dispositivi di cui al comma  1  o
          il suo mandatario stabilito nella  Comunita'  europea  deve
          tenere a disposizione del Ministero  della  sanita'  e  del
          Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato
          la documentazione di cui all'allegato 6, punto 3.1., per il
          periodo indicato all'allegato 2, punto 6.1.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 8  del  citato  decreto
          legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art.  8  (Controlli).  -   1.   La   conformita'   dei
          dispositivi medici impiantabili attivi di cui  all'art.  1,
          comma 2, lettere c) e d), alle  disposizioni  del  presente
          decreto e' verificata dal Ministero  della  sanita'  e  dal
          Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato
          nelle fasi di commercializzazione e di impiego. 
              2. Per lo svolgimento dei controlli e' consentito  alle
          persone incaricate l'accesso ai luoghi di  fabbricazione  o
          di immagazzinamento, e, nella fase di messa in servizio, ai
          luoghi  di  impianto  ed  utilizzo,  nonche'  il   prelievo
          gratuito di campioni per sottoporli ad esami  e  prove,  le
          informazioni  cosi'  ottenute  sono  coperte  dal   segreto
          d'ufficio. 
              3. Il fabbricante o il suo mandatario  stabilito  nelle
          Comunita'  europee  sono  tenuti  a  fornire   informazioni
          richieste entro il termine fissato dalle autorita'  di  cui
          al comma 1. 
              4. Le spese delle operazioni di verifica,  accertamento
          e controllo  sono  a  carico  del  fabbricante  o  del  suo
          mandatario, anche nella fase della commercializzazione.». 
              - Il testo dell'allegato I, del decreto legislativo  14
          dicembre  1992,  n.  507,  come  modificato  dal   presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Allegato I - Requisiti essenziali. 
              I. REQUISITI GENERALI. 
              1. I dispositivi devono essere progettati e  fabbricati
          in modo tale che il loro impiego non comprometta  lo  stato
          clinico  ne'  la  sicurezza  dei  pazienti,  quando   siano
          impiantati alle condizioni  e  per  i  fini  previsti.  Non
          devono presentare rischi per le persone che  li  impiantano
          ne' per eventuali terzi. 
              2. I dispositivi devono fornire le prestazioni previste
          dal  fabbricante:  devono   cioe'   essere   progettati   e
          fabbricati in modo da soddisfare una o piu' delle  funzioni
          previste dall'art.  1,  paragrafo  2,  lettera  a),  e  ivi
          specificate. 
              3. Le caratteristiche e le prestazioni di cui ai  punti
          1 e 2 non devono essere alterate in modo  da  compromettere
          lo stato clinico e la sicurezza  dei  pazienti  e,  se  del
          caso, di terzi nel periodo di vita  utile  dei  dispositivi
          prevista  dal  fabbricante,  quando  questi   ultimi   sono
          sottoposti alle sollecitazioni che possono  verificarsi  in
          condizioni normali di impiego. 
              4. I dispositivi devono essere progettati, fabbricati e
          confezionati in modo che le loro caratteristiche e le  loro
          prestazioni  non  siano  alterate   nelle   condizioni   di
          magazzinaggio  e  di  trasporto  previste  dal  fabbricante
          (temperatura, umidita', ecc.). 
              5.  Eventuali  effetti  collaterali  e   indesiderabili
          devono  costituire  rischi  accettabili  in  rapporto  alle
          prestazioni previste. 
              5-bis.  La  dimostrazione  della  conformita'   con   i
          requisiti  essenziali  deve  comprendere  una   valutazione
          clinica a norma dell'allegato 7. 
              II.  REQUISITI  RELATIVI  ALLA  PROGETTAZIONE  E   ALLA
          COSTRUZIONE. 
              6.  Le   soluzioni   scelte   dal   fabbricante   nella
          progettazione e nella costruzione  dei  dispositivi  devono
          attenersi ai principi di  integrazione  della  sicurezza  e
          tener  conto  dello  stato   della   tecnica   generalmente
          riconosciuto. 
              7. I dispositivi impiantabili devono essere progettati,
          fabbricati e confezionati in imballaggi non  riutilizzabili
          conformemente  a  procedure  adeguate  in  modo  che  siano
          sterili  all'atto  della  loro  immissione  sul  mercato  e
          mantengano tale qualita', nelle condizioni di magazzinaggio
          e di trasporto previste dal fabbricante, fino  all'apertura
          dell'imballaggio per l'impianto. 
              8. I dispositivi devono essere progettati e  fabbricati
          in modo  da  eliminare  o  ridurre  al  minimo  per  quanto
          possibile: 
                i   rischi   di   lesioni    connessi    alle    loro
          caratteristiche fisiche, anche dimensionali; 
                i rischi connessi con l'utilizzazione delle fonti  di
          energia, facendo particolarmente  attenzione,  in  caso  di
          utilizzazione   dell'elettricita',   all'isolamento,   alle
          correnti di dispersione e al riscaldamento dei dispositivi; 
                i   rischi   connessi   con   condizioni   ambientali
          ragionevolmente prevedibili, in particolare quelli connessi
          con i campi magnetici, le influenze elettriche esterne,  le
          scariche elettrostatiche, la pressione o le  variazioni  di
          pressione, l'accelerazione; 
                i  rischi   connessi   ad   interventi   medici,   in
          particolare    quelli    risultanti    dall'impiego     dei
          defibrillatori o delle apparecchiature chirurgiche ad  alta
          frequenza; 
              i   rischi   connessi   alle   radiazioni    ionizzanti
          provenienti da sostanze radioattive  che  fanno  parte  del
          dispositivo,  nel  rispetto  dei  requisiti  di  protezione
          stabiliti dai relativi decreti attuativi; 
                i  rischi  che   possano   verificarsi   qualora   la
          manutenzione o la taratura non siano possibili, connessi in
          particolare con: 
                  l'eccessivo aumento delle correnti di dispersione; 
                  l'invecchiamento dei materiali utilizzati; 
                  un  eccessivo  aumento  del  calore  prodotto   dal
          dispositivo; 
                  un deterioramento della precisione di un  qualsiasi
          meccanismo di misurazione o di controllo. 
              9. I dispositivi devono essere progettati e  fabbricati
          in  modo  tale  da  garantire  le  caratteristiche   e   le
          prestazioni di cui al punto  i  "requisiti  generali",  con
          particolare riguardo per: 
                la scelta dei materiali  utilizzati,  in  particolare
          per quanto riguarda gli aspetti della tossicita'; 
                la   reciproca   compatibilita'   tra   i   materiali
          utilizzati e i tessuti, le cellule biologiche e  i  liquidi
          corporei,  tenuto  conto  dell'impiego  previsto   per   il
          dispositivo; 
                la compatibilita' dei dispositivi con le sostanze che
          devono somministrare; 
                la qualita' delle  connessioni,  in  matricolare  sul
          piano della sicurezza; 
                l'affidabilita' della fonte d'energia; 
                se del caso, un'adeguata tenuta alla penetrazione dei
          liquidi; 
                il buon funzionamento  dei  sistemi  di  comando,  di
          programmazione e di controllo, compreso il software. Per  i
          dispositivi che incorporano un software o costituiscono  in
          se' un software medico, il software e' convalidato  secondo
          lo stato dell'arte, tenendo conto dei principi del ciclo di
          vita dello  sviluppo,  della  gestione  dei  rischi,  della
          validazione e della verifica. 
              10.  Quando  un  dispositivo   incorpora   come   parte
          integrante   una   sostanza   la   quale,   se   utilizzata
          separatamente, puo' essere  considerata  un  medicinale  ai
          sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 24  aprile  2006,
          n. 219, che recepisce il codice comunitario sui  medicinali
          per uso umano, e puo' avere effetti  sul  corpo  umano  con
          un'azione  accessoria  a   quella   del   dispositivo,   e'
          necessario  verificare  la   qualita',   la   sicurezza   e
          l'utilita' della sostanza, applicando per analogia i metodi
          rivisti dall'allegato I del decreto legislativo  24  aprile
          2006, n. 219. Nel  caso  di  sostanze  di  cui  al  periodo
          precedente,   l'organismo   notificato,   previa   verifica
          dell'utilita' della sostanza  come  parte  del  dispositivo
          medico  e  tenuto  conto  della  destinazione   d'uso   del
          dispositivo,  chiede  ad  una  delle  autorita'  competenti
          designate  dagli  Stati  membri  a  norma  della  direttiva
          2001/83/CE, recante il codice  comunitario  sui  medicinali
          per uso umano,  o  all'Agenzia  europea  per  i  medicinali
          (EMEA), che opera in particolare attraverso il suo comitato
          in  conformita'  del  regolamento  (CE)n.   726/2004,   che
          istituisce l'agenzia europea per i  medicinali,  un  parere
          scientifico sulla qualita' e sulla sicurezza della sostanza
          ivi compreso il profilo  clinico  rischi/benefici  relativo
          all'incorporazione   della   sostanza   nel    dispositivo.
          Nell'esprimere il  parere,  l'autorita'  o  l'EMEA  tengono
          conto del processo di fabbricazione  e  dei  dati  relativi
          all'utilita'   dell'incorporazione   della   sostanza   nel
          dispositivo  come  stabiliti   dall'organismo   notificato.
          Quando un dispositivo incorpora, come parte integrante,  un
          derivato del sangue umano, l'organismo  notificato,  previa
          verifica  dell'utilita'  della  sostanza  come  parte   del
          dispositivo medico e tenuto conto  della  destinazione  del
          dispositivo, chiede  all'EMEA,  che  opera  in  particolare
          attraverso il suo comitato,  un  parere  scientifico  sulla
          qualita' e sulla sicurezza della sostanza, ivi compreso  il
          profilo  clinico  rischi/benefici  dell'incorporazione  del
          derivato  del  sangue   umano   nel   dispositivo   medico.
          Nell'esprimere il parere, l'EMEA tiene conto  del  processo
          di  fabbricazione  e   dei   dati   relativi   all'utilita'
          dell'incorporazione della sostanza  nel  dispositivo,  come
          stabiliti dall'organismo notificato. Le modifiche apportate
          a una sostanza accessoria incorporata in un dispositivo, in
          particolare quelle connesse al processo  di  fabbricazione,
          sono comunicate all'organismo notificato, il quale consulta
          l'autorita' per i medicinali competente (cioe'  quella  che
          ha partecipato alla consultazione iniziale), per confermare
          il mantenimento della  qualita'  e  della  sicurezza  della
          sostanza accessoria. L'autorita' competente tiene conto dei
          dati  relativi   all'utilita'   dell'incorporazione   della
          sostanza  nel  dispositivo  come  stabiliti  dall'organismo
          notificato, al fine di  assicurare  che  le  modifiche  non
          hanno   alcuna   ripercussione   negativa    sul    profilo
          costi/benefici  definito  relativo   all'inclusione   della
          sostanza nel dispositivo medico.  Allorche'  la  pertinente
          autorita'  medica   competente,   ossia   quella   che   ha
          partecipato   alla   consultazione   iniziale,   ha   avuto
          informazioni sulla sostanza accessoria che  potrebbe  avere
          un impatto sul profilo  rischi/benefici  definito  relativo
          all'inclusione della  sostanza  nel  dispositivo,  fornisce
          all'organismo notificato un parere  in  cui  stabilisce  se
          tale informazione abbia  o  meno  un  impatto  sul  profilo
          rischi/benefici  definito  relativo  all'aggiunta  di  tale
          sostanza  nel  dispositivo.  L'organismo  notificato  tiene
          conto del parere scientifico aggiornato  riconsiderando  la
          propria  valutazione  della  procedura  di  valutazione  di
          conformita'. 
              11. I dispositivi e, se del  caso,  i  loro  componenti
          devono essere identificati in modo da rendere possibile  le
          azioni appropriate che si rivelassero necessarie a  seguito
          della scoperta di un  potenziale  rischio  connesso  con  i
          dispositivi e i loro componenti. 
              12. I dispositivi devono recare un codice che  permetta
          l'identificazione   univoca    del    dispositivo    stesso
          (segnatamente  il  tipo  di   dispositivo   e   l'anno   di
          fabbricazione) e del  fabbricante;  il  codice  deve  poter
          essere rilevato, se del caso, senza dover ricorrere  ad  un
          intervento chirurgico. 
              13. Quando un dispositivo o i relativi accessori recano
          le  istruzioni  necessarie   per   il   funzionamento   del
          dispositivo o indicato  parametri  di  funzionamento  o  di
          regolazione mediante un sistema  di  visualizzazione,  tali
          informazioni devono poter essere comprese dall'operatore e,
          se del caso, dal paziente. 
              14. Ogni dispositivo deve  recare  sull'imballaggio  in
          modo leggibile e indelebile, eventualmente mediante  codici
          generalmente riconosciuti, le seguenti indicazioni: 
              14.1. sull'imballaggio che assicura la sterilita': 
                metodo di sterilizzazione; 
                indicazione  che  consenta   di   riconoscere   detto
          imballaggio; 
                nome e indirizzo del fabbricate; 
                denominazione dell'apparecchio; 
                qualora si tratti  di  un  dispositivo  destinato  ad
          indagini  cliniche,   l'indicazione   "esclusivamente   per
          indagini cliniche"; 
                qualora  si  tratti  di  un  dispositivo  su  misura,
          l'indicazione "apparecchio su misura"; 
                indicazione  che  il  dispositivo   impiantabile   e'
          sterile; 
                indicazione del mese e dell'anno di fabbricazione; 
                indicazione  della  data  limite  di   impianto   del
          dispositivo in tutta sicurezza. 
              14.2. Sull'imballaggio commerciale: 
                nome e indirizzo del fabbricante e nome  e  indirizzo
          del mandatario qualora il fabbricante non abbia sede  nella
          Comunita'; 
                denominazione del dispositivo; 
                destinazione del dispositivo; 
                caratteristiche pertinenti per il suo impiego; 
                qualora si  tratti  di  un  dispositivo  destinato  a
          indagini  cliniche,   l'indicazione   "esclusivamente   per
          indagini cliniche"; 
                qualora  si  tratti  di  un  dispositivo  su  misura,
          l'indicazione "dispositivo su misura"; 
                indicazione  che  il  dispositivo   impiantabile   e'
          sterile; 
                indicazione del mese e dell'anno di fabbricazione; 
                indicazione  della  data  limite  di   impianto   del
          dispositivo in tutta sicurezza; 
                condizioni per il trasporto e  il  magazzinaggio  del
          dispositivo; 
              nel caso di un dispositivo ai sensi dell'art. 1,  comma
          2-ter.1, l'indicazione  che  il  dispositivo  incorpora  un
          derivato del sangue umano. 
              15.  All'atto   dell'immissione   sul   mercato,   ogni
          dispositivo  deve   essere   accompagnato   da   istruzioni
          comprendenti i seguenti elementi: 
                anno di autorizzazione dell'apposizione  del  marchio
          CE; 
                indicazioni di cui  ai  punti  14.1  e  14.2,  tranne
          quelle di cui all'ottavo e nono trattino; 
                prestazioni di cui  al  punto  2,  nonche'  eventuali
          effetti secondari indesiderabili; 
                informazioni  atte  a   consentire   al   medico   di
          selezionare il dispositivo adeguato, nonche' il software  e
          gli accessori adeguati; 
                informazioni  che  costituiscono  le  avvertenze  per
          l'uso e consentono al medico ed eventualmente  al  paziente
          di  utilizzare  correttamente  il   dispositivo,   i   suoi
          accessori e il software, nonche'  informazioni  relative  a
          natura, portata e intervalli dei controlli e delle prove di
          funzionamento ed eventualmente misure di manutenzione; 
                informazioni utili  da  seguire,  se  del  caso,  per
          evitare  taluni  rischi   connessi   con   l'impianto   del
          dispositivo; 
                informazioni relative ai rischi di mutue interferenze
          (per  "rischi  di  mutue  interferenze"  si  intendono   le
          influenze negative sul dispositivo provocate  da  strumenti
          presenti al momento delle  indagini  o  dei  trattamenti  e
          viceversa), connessi con la  presenza  del  dispositivo  in
          caso di indagini o trattamenti specifici; 
                istruzioni   necessarie   in    caso    di    rottura
          dell'imballaggio che assicura  la  sterilita',  e,  se  del
          caso,   indicazione   dei   metodi    adeguati    per    la
          risterilizzazione; 
                se del caso, avviso che un  dispositivo  puo'  essere
          riutilizzato solo  se  e'  stato  ricondizionato  sotto  la
          responsabilita' del  fabbricante  per  essere  conforme  ai
          requisiti essenziali. 
              Le istruzioni devono inoltre comprendere le indicazioni
          atte a consentire al medico di informare il paziente  sulle
          controindicazioni  e  le  precauzioni  da  prendere.   Tali
          indicazioni riguardano in particolare: 
                le informazioni  che  consentano  di  determinare  la
          durata di vita della fonte di energia; 
                le precauzioni da prendere in caso di  variazioni  di
          prestazione del dispositivo; 
                le  precauzioni  da  prendere  per  quanto   riguarda
          l'esposizione,  in  condizioni  ambientali  ragionevolmente
          prevedibili, a campi magnetici, alle  influenze  elettriche
          esterne, alle scariche elettrostatiche, alla pressione o  a
          variazioni di pressione, all'accelerazione, eccetera; 
                le informazioni adeguate relative ai  medicinali  che
          il dispositivo in questione deve somministrare. 
              data di emissione dell'ultima versione delle istruzioni
          per l'uso. 
              16. La conferma dell'osservanza dei requisiti  inerenti
          alle caratteristiche e alle prestazioni, di cui al punto  i
          "Requisiti generali", del dispositivo in condizioni normali
          di impiego nonche' la valutazione degli effetti secondari o
          indesiderabili devono basarsi su dati clinici accertati  in
          conformita' delle disposizioni dell'allegato 7.». 
              - Il testo dell'allegato 2, del decreto legislativo  14
          dicembre  1992,  n.  507,  come  modificato  dal   presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Allegato 2 - Dichiarazione CE di conformita'  (Sistema
          completo di garanzia della qualita'). - 1.  Il  fabbricante
          applica il sistema qualita' approvato per la progettazione,
          la  fabbricazione,  l'ispezione  finale  dei  prodotti   in
          questione come  e'  specificato  ai  punti  3  e  4  ed  e'
          sottoposto al controllo ce come e' specificato al punto 5. 
              2. La dichiarazione  di  conformita'  e'  la  procedura
          mediante  la  quale  il  fabbricante  che  ottemperi   agli
          obblighi di cui al punto 1  garantisce  e  dichiara  che  i
          prodotti in questione soddisfano le pertinenti disposizioni
          della direttiva. 
              Il fabbricante o  il  suo  mandatario  stabilito  nella
          Comunita' appone la marcatura CE in  conformita'  dell'art.
          12 e fornisce una dichiarazione scritta di conformita'. 
              Detta dichiarazione riguarda  uno  o  piu'  dispositivi
          chiaramente individuati mediante il nome del  prodotto,  il
          relativo codice o altro  riferimento  non  ambiguo  e  deve
          essere conservato dal fabbricante. 
              La  marcatura  CE  e'  accompagnata   dal   numero   di
          identificazione dell'organismo notificato responsabile. 
              3. Sistema qualita'. 
              3.1.  Il  fabbricante   presenta   una   richiesta   di
          valutazione  del  suo  sistema  qualita'  ad  un  organismo
          notificato. 
              La richiesta comprende: 
                tutte le informazioni appropriate per la categoria di
          prodotti di cui si prevede la fabbricazione; 
                la documentazione del sistema qualita'; 
                l'impegno di soddisfare gli  obblighi  derivanti  dal
          sistema qualita' cosi' come e' stato approvato; 
                l'impegno a mantenere il sistema  qualita'  approvato
          in modo da assicurarne la continua idoneita' ed efficacia; 
              l'impegno del  fabbricante  a  sostituire  e  a  tenere
          aggiornato  un   sistema   di   sorveglianza   post-vendita
          comprendente  le  disposizioni  di  cui   all'allegato   7.
          L'impegno comprende l'obbligo del fabbricante di  informare
          tempestivamente,  appena  ne  abbia  avuto  conoscenza,  le
          autorita' competenti, in merito ai seguenti fatti: 
                  i) qualsiasi alterazione  delle  caratteristiche  e
          delle  prestazioni  di  un  dispositivo  nonche'  qualsiasi
          inadeguatezza nelle istruzioni per l'uso che possano essere
          o essere state  causa  di  decesso  o  peggioramento  delle
          condizioni di salute di un paziente; 
                  ii) qualsiasi motivo di ordine tecnico o  sanitario
          che  abbia  comportato  il  ritiro  dal   mercato   di   un
          dispositivo da parte del fabbricante. 
              3.2. L'applicazione del sistema qualita' deve garantire
          la  conformita'  dei  prodotti  alle   disposizioni   della
          direttiva applicabile in tutte le fasi dalla  progettazione
          ai controlli finali. 
              Tutti gli elementi, requisiti e  disposizioni  adottati
          dal fabbricante per il suo sistema qualita' devono figurare
          in  una  documentazione  tenuta  in  modo  sistematico   ed
          ordinata sotto forma di politiche e procedure  scritte.  La
          documentazione  del  sistema   qualita'   deve   consentire
          un'interpretazione  uniforme   della   politica   e   delle
          procedure di qualita' quali i programmi qualita',  i  piani
          qualita', i manuali qualita' e  le  registrazioni  relative
          alla qualita'. Essa comprende in particolare i documenti, i
          dati e le  registrazioni  corrispondenti,  derivanti  dalle
          procedure di cui alla lettera c). 
              Essa comprende in particolare una descrizione adeguata: 
                a) degli obiettivi di qualita' del fabbricante; 
                b)  dell'organizzazione  dell'impresa  e  in  special
          modo: 
                  delle      strutture      organizzative,      delle
          responsabilita' dei quadri e della  loro  autorita'  da  un
          punto  di  vista  organizzativo  per  quanto  riguarda   la
          qualita' della  progettazione  e  della  fabbricazione  dei
          prodotti; 
                  dei mezzi per controllare l'efficace  funzionamento
          del sistema qualita' ed  in  particolare  la  capacita'  di
          quest'ultimo di assicurare  la  qualita'  desiderata  della
          progettazione e dei prodotti,  compreso  il  controllo  dei
          prodotti non conformi; 
              dei   metodi   di    controllo    dell'efficienza    di
          funzionamento del sistema di qualita', e in particolare del
          tipo e della portata dei controlli esercitati sul  soggetto
          terzo,  nel  caso  in  cui  sia  un  terzo  a  seguire   la
          progettazione, la fabbricazione e/o il controllo  finale  e
          il collaudo di prodotti o dei loro componenti. 
                c) delle procedure per controllare  e  verificare  la
          progettazione dei prodotti ed in particolare: 
                  delle  specifiche  di  progettazione,  comprese  le
          norme  che  saranno  applicate  e  le   descrizioni   delle
          soluzioni adottate per soddisfare  i  requisiti  essenziali
          che si  applicano  ai  prodotti  quando  le  norme  di  cui
          all'art. 5 non sono interamente applicate; 
                  delle tecniche di controllo  e  di  verifica  della
          progettazione, dei processi e delle azioni sistematiche che
          saranno utilizzati nella progettazione dei prodotti; 
              di una dichiarazione  che  indichi  se  il  dispositivo
          incorpora o meno, come parte integrante, una sostanza o  un
          derivato del sangue umano di cui all'allegato 1, punto  10,
          quarto periodo, nonche' dei dati relativi  alle  pertinenti
          prove  svolte,  necessarie  a  valutare  la  sicurezza,  la
          qualita' e l'utilita'  di  tale  sostanza  o  derivato  del
          sangue  umano,  tenendo  conto   della   destinazione   del
          dispositivo; 
              della valutazione preclinica: 
              della valutazione clinica di cui all'allegato 7; 
                d) delle tecniche di controllo e  di  garanzia  della
          qualita' a livello della fabbricazione ed in particolare: 
                  dei  processi  e  delle   procedure   che   saranno
          utilizzati  soprattutto  in  materia  di   sterilizzazione,
          acquisti e documenti pertinenti; 
                  delle procedure di  identificazione  del  prodotto,
          definite e aggiornate sulla base di disegni,  specifiche  o
          altri documenti attinenti,  durante  tutte  le  fasi  della
          fabbricazione; 
                e)  degli  esami  e  prove  appropriati  che  saranno
          effettuati prima,  durante  e  dopo  la  produzione,  della
          frequenza con cui avranno luogo e degli strumenti di  prova
          impiegati. 
              3.3. Fatto salvo l'art. 13 della direttiva, l'organismo
          notificato effettua una verifica del sistema  qualita'  per
          determinare se soddisfa i requisiti di cui  al  punto  3.2.
          esso considera conformi a tali requisiti i sistemi qualita'
          che attuano le norme armonizzate corrispondenti. 
              Nel gruppo incaricato della  valutazione  deve  esserci
          almeno un membro che abbia gia' effettuato una  valutazione
          nella tecnologia interessata. La procedura  di  valutazione
          comprende una visita nei locali del fabbricante e, in  casi
          debitamente  giustificati,  nei  locai  dei  fornitori  del
          fabbricante e dei subappaltatori per controllare i processi
          di fabbricazione. 
              La decisione  e'  notificata  al  fabbricante  dopo  la
          visita finale. Essa contiene le conclusioni  del  controllo
          ed una valutazione motivata. 
              3.4. Il fabbricante informa l'organismo notificato  che
          ha approvato il sistema qualita' di qualsiasi  progetto  di
          adattamento del sistema qualita' stesso. 
              L'organismo notificato valuta le modifiche  proposte  e
          controlla se il sistema qualita' cosi' modificato  risponde
          ai requisiti di cui al punto  3.2;  esso  notifica  la  sua
          decisione  al  fabbricante.  La   decisione   contiene   le
          conclusioni del controllo ed una valutazione motivata. 
              4. Esame della progettazione del prodotto. 
              4.1.  Il  fabbricante,  oltre  agli  obblighi  cui   e'
          soggetto in virtu'  del  punto  3  del  presente  allegato,
          presenta  una   domanda   di   esame   del   fascicolo   di
          progettazione del  prodotto  che  sara'  fabbricato  e  che
          rientra nella categoria di cui al punto 3.1. 
              4.2.  La   progettazione,   la   fabbricazione   e   le
          prestazioni del prodotto  in  questione  vengono  descritte
          nella domanda, che deve comprendere i documenti necessari a
          valutare la  conformita'  del  prodotto  ai  requisiti  del
          presente decreto, in particolare all'allegato 2, punto 3.2,
          lettere c) e d). 
              Essa comprende in particolare: 
                le specifiche di  progettazione,  comprese  le  norme
          applicate; 
                la documentazione che  dimostri  come  queste  ultime
          fossero adeguate in particolare qualora  le  norme  di  cui
          all'art. 5  non  siano  state  pienamente  applicate.  tale
          documentazione deve contenere i risultati  delle  opportune
          prove  effettuate  dal   fabbricante   o   sotto   la   sua
          responsabilita'; 
                l'indicazione se il dispositivo incorpora o meno come
          parte integrante una sostanza di cui all'allegato 1,  punto
          10,  la  cui  azione  combinata  con  il  dispositivo  puo'
          determinare la biodisponibilita' dello  stesso,  nonche'  i
          dati relativi alle prove effettuate al riguardo; 
                la valutazione clinica di cui all'allegato 7; 
                la bozza delle istruzioni per l'uso. 
              4.3. L'organismo notificato esamina la domanda e, se il
          prodotto e' conforme alle disposizioni ad esso  applicabili
          del presente  decreto,  esso  rilascia  al  richiedente  un
          certificato CE di esame  della  progettazione.  L'organismo
          notificato puo' chiedere che la domanda sia  completata  da
          prove o esami complementari per consentirgli  di  valutarne
          la  conformita'  ai  requisiti  del  presente  decreto.  Il
          certificato  contiene   le   conclusioni   dell'esame,   le
          condizioni di validita', i dati necessari per l'indicazione
          della  progettazione  approvata,  e  ove   necessario,   la
          descrizione della destinazione del prodotto. 
              Nel caso dei dispositivi di cui all'allegato  1,  punto
          10,  primo  periodo,  prima  di  prendere   una   decisione
          l'organismo notificato consulta, per  quanto  riguarda  gli
          aspetti contemplati da  tale  punto,  una  delle  autorita'
          competenti designate  dagli  Stati  membri  a  norma  della
          direttiva 2001/83/CE, recante  il  codice  comunitario  sui
          medicinali   per   uso   umano,   o   l'EMEA.   Il   parere
          dell'autorita' o dell'EMEA e' elaborato  entro  210  giorni
          dal ricevimento di una  documentazione  valida.  Il  parere
          scientifico dell'autorita' o dell'EMEA  e'  inserito  nella
          documentazione concernente il dispositivo. Nell'adottare la
          decisione,   l'organismo   notificato   tiene   in   debita
          considerazione  i  pareri  espressi  nel   contesto   della
          consultazione.   Esso   provvede   a   informare   l'organo
          competente interessato della sua decisione finale. 
              Nel caso dei dispositivi di cui all'allegato  1,  punto
          10, quarto periodo, il parere  scientifico  dell'EMEA  deve
          essere  inserito  nella   documentazione   concernente   il
          dispositivo. Il parere dell'EMEA  e'  elaborato  entro  210
          giorni  dal  ricevimento  di  una  documentazione   valida.
          Nell'adottare la decisione l'organismo notificato tiene  in
          debita  considerazione  il  parere  dell'EMEA.  L'organismo
          notificato non puo' rilasciare il certificato se il  parere
          scientifico  dell'EMEA  e'  sfavorevole.  Esso  provvede  a
          informare l'EMEA della sua decisione finale. 
              4.4.  Il  richiedente  informa  di  qualsiasi  modifica
          apportata   alla   progettazione   approvata    l'organismo
          notificato che ha rilasciato il  certificato  ce  di  esame
          della  progettazione.  Qualora  esse  possa  rimettere   in
          discussione la conformita' ai  requisiti  essenziali  della
          direttiva o alle condizioni prescritte  per  l'impiego  del
          prodotto, tali modifiche  devono  ottenere  un'approvazione
          complementare da parte  dell'organismo  notificato  che  ha
          rilasciato il certificato CE di esame della  progettazione.
          Questa approvazione complementare e' rilasciata sotto forma
          di addendum al certificato CE di esame della progettazione. 
              5. Controllo. 
              5.1.  Scopo  del  controllo   e'   garantire   che   il
          fabbricante assolva debitamente gli obblighi derivanti  dal
          sistema qualita' approvato. 
              5.2. Il fabbricante autorizza l'organismo designato  ad
          effettuare tutte le ispezioni  necessarie  e  gli  fornisce
          ogni opportuna informazione, in particolare: 
                la documentazione del sistema qualita'; 
              i dati previsti nella parte  del  sistema  di  qualita'
          relativa alla progettazione, quali risultati di analisi,  i
          calcoli, le prove, la valutazione preclinica e clinica,  il
          piano di follow-up clinico post-vendita e, se del  caso,  i
          risultati dello stesso; 
                i dati previsti  nella  parte  del  sistema  qualita'
          relativa alla fabbricazione, quali i  rapporti  concernenti
          le ispezioni, le prove, i campionamenti e la qualificazione
          del personale interessato, ecc. 
              5.3. L'organismo notificato procede periodicamente alle
          opportune ispezioni e valutazioni allo scopo di  accertarsi
          che il fabbricante applichi il sistema qualita'  approvato;
          esso fornisce al fabbricante un rapporto di valutazione. 
              5.4. Inoltre, l'organismo notificato puo'  fare  visite
          inattese al fabbricante, fornendogli poi un rapporto  sulla
          visita. 
              6. Disposizioni amministrative. 
              6.1. Per  almeno  quindici  anni  dall'ultima  data  di
          fabbricazione  del  prodotto,  il  fabbricante  o  il   suo
          mandatario   tengono   a   disposizione   delle   autorita'
          nazionali: 
              la dichiarazione di conformita'; 
              la  documentazione  prevista  al  punto  3.1,   secondo
          trattino,  in  particolare  i  documenti,  i  dati   e   le
          registrazioni di cui al punto 3.2, secondo e terzo periodo; 
              le modifiche previste al punto 3.4; 
              la documentazione prevista al punto 4.2; 
              le decisioni e le relazioni  dell'organismo  notificato
          previste ai punti 3.4, 4.3, 5.3 e 5.4. 
              6.2. L'organismo notificato mette a disposizione  degli
          organismi notificati e  dall'autorita'  competente,  dietro
          richiesta, tutte le informazioni pertinenti  relative  alle
          approvazioni di sistemi di qualita' rilasciate, respinte  o
          ritirate. 
              6.3. (soppresso). 
              6-bis. Applicazione ai dispositivi di cui  all'art.  1,
          comma 2-ter.1. Al termine della fabbricazione di ogni lotto
          di  dispositivi  di  cui  all'art.  1,  comma  2-ter.1,  il
          fabbricante informa l'organismo notificato del rilascio  di
          tale lotto di dispositivi e gli  trasmette  il  certificato
          ufficiale di rilascio del lotto  del  derivato  del  sangue
          umano utilizzato in tale dispositivo, emesso  dall'Istituto
          superiore di sanita'.». 
              - Il testo dell'allegato 3, del decreto legislativo  14
          dicembre  1992,  n.  507,  come  modificato  dal   presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Allegato 3 - Certificazione CE. - 1. La certificazione
          CE  e'  la  procedura  mediante  la  quale   un   organismo
          notificato  constata   e   certifica   che   un   esemplare
          rappresentativo della produzione in programma  soddisfa  le
          disposizioni pertinenti della direttiva. 
              2. La domanda di certificazione CE  e'  presentata  dal
          fabbricante o dal suo mandatario stabiliti nella  comunita'
          ad un organismo notificato. 
              Tale richiesta deve comprendere: 
                nome ed  indirizzo  del  fabbricante  e,  qualora  la
          domanda sia presentata da un suo mandatario, anche il  nome
          e l'indirizzo di quest'ultimo; 
                una  dichiarazione  scritta  che  specifichi  che  la
          domanda non e' stata presentata a  nessun  altro  organismo
          notificato; 
                la documentazione di cui al punto 3,  necessaria  per
          permettere  di  valutare  la   conformita'   dell'esemplare
          rappresentativo  della  produzione  prevista,  in  appresso
          denominato "tipo", con i requisiti della direttiva. 
              Il richiedente mettera' a  disposizione  dell'organismo
          notificato   un   tipo.   L'organismo   notificato   potra'
          richiederne, se necessario, altri esemplari. 
              3. La documentazione  deve  illustrare  chiaramente  la
          progettazione,  la  fabbricazione  e  le  prestazioni   del
          prodotto. 
              La  documentazione  deve  contenere  in  particolare  i
          seguenti elementi: 
              Una descrizione generale del tipo, comprese le varianti
          previste, e la sua destinazione d'uso; 
                disegni di  progettazione,  metodi  di  fabbricazione
          previsti soprattutto in materia di sterilizzazione,  schemi
          di componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.; 
                le   descrizioni   e   spiegazioni   necessarie   per
          comprendere detti disegni e schemi ed il funzionamento  del
          prodotto; 
                un elenco delle norme di cui  all'art.  5,  applicate
          integralmente o parzialmente, nonche' le descrizioni  delle
          soluzioni adottate perche' siano  soddisfatti  i  requisiti
          essenziali, qualora le norme di cui all'art.  5  non  siano
          state applicate; 
              i risultati dei calcoli di progettazione,  dell'analisi
          dei rischi, delle indagini, delle prove tecniche  svolte  e
          di analoghe valutazioni effettuate, 
              una  dichiarazione  che  indichi  se   il   dispositivo
          incorpora o meno, come parte integrante, una sostanza o  un
          derivato del sangue umano di cui all'allegato 1, punto  10,
          quarto periodo, nonche' i  dati  relativi  alle  pertinenti
          prove  svolte,  necessarie  a  valutare  la  sicurezza,  la
          qualita' e l'utilita'  di  tale  sostanza  o  derivato  del
          sangue  umano,  tenendo  conto   della   destinazione   del
          dispositivo, 
              la valutazione preclinica, 
              la valutazione clinica di cui all'allegato 7, 
              la bozza di istruzioni per l'uso. 
              4. L'organismo notificato: 
                4.1. esamina e valuta  la  documentazione,  controlla
          che  il  tipo  sia   stato   fabbricato   conformemente   a
          quest'ultima  e  individua  gli  elementi  che  sono  stati
          progettati in conformita'  delle  disposizioni  applicabili
          delle norme di cui all'art. 5, nonche' gli elementi la  cui
          progettazione non si basa sulle appropriate disposizioni di
          dette norme; 
                4.2. effettua o fa effettuare i controlli del caso  e
          le prove necessarie per verificare se le soluzioni adottate
          dal fabbricante rispondano alle esigenze  essenziali  della
          direttiva, qualora le norme di cui  all'art.  5  non  siano
          state applicate; 
                4.3. effettua o fa effettuare i controlli appropriati
          e  le  prove  necessarie  per  verificare  se,  qualora  il
          fabbricante abbia deciso di applicare le norme  pertinenti,
          queste siano state realmente applicate; 
                4.4. concorda con  il  richiedente  la  sede  in  cui
          devono svolgersi i controlli e le prove necessarie. 
              5. Se il tipo soddisfa  le  disposizioni  del  presente
          decreto l'organismo notificato rilascia al  richiedente  un
          certificato CE. Detto certificato contiene nome e indirizzo
          del  fabbricante,  le   conclusioni   del   controllo,   le
          condizioni di validita' del certificato  stesso  e  i  dati
          necessari per identificare il tipo approvato. 
              Le parti principali della documentazione sono  allegate
          al certificato e l'organismo  notificato  ne  conserva  una
          copia. 
              Nel caso dei dispositivi di cui all'allegato  1,  punto
          10,  primo  periodo,  prima  di  prendere   una   decisione
          l'organismo notificato consulta, per  quanto  riguarda  gli
          aspetti contemplati da  tale  punto,  una  delle  autorita'
          competenti designate  dagli  Stati  membri  a  norma  della
          direttiva 2001/83/CE, recante  il  codice  comunitario  sui
          medicinali per uso umano, o l'EMEA. Il parere  dell'AIFA  o
          dell'EMEA e' elaborato entro  210  giorni  dal  ricevimento
          della  documentazione   valida.   Il   parere   scientifico
          dell'AIFA  o   dell'EMEA   deve   essere   inserito   nella
          documentazione relativa al  dispositivo.  Nell'adottare  la
          decisione,   l'organismo   notificato   tiene   in   debita
          considerazione  i  pareri  espressi  nel   contesto   della
          consultazione.   Esso   provvede   a   informare   l'organo
          competente interessato della sua decisione finale. 
              Nel caso dei dispositivi di cui all'allegato  1,  punto
          10, quarto periodo, il parere  scientifico  dell'EMEA  deve
          essere  inserito  nella   documentazione   concernente   il
          dispositivo. Il parere e' elaborato entro  210  giorni  dal
          ricevimento di una valida documentazione. Nell'adottare  la
          decisione,   l'organismo   notificato   tiene   in   debita
          considerazione il parere dell'EMEA. L'organismo  notificato
          non puo' rilasciare il certificato se il parere scientifico
          dell'EMEA e' sfavorevole. Esso provvede ad informare l'EMEA
          della sua decisione finale. 
              6.  Il  richiedente  informa  di  eventuali   modifiche
          apportate al prodotto approvato l'organismo notificato  che
          ha rilasciato il certificato CE di esame di tipo. 
              Qualora le modifiche apportate  al  prodotto  approvato
          possano  rimettere  in  discussione   la   conformita'   ai
          requisiti  essenziali  o  alle   condizioni   previste   di
          utilizzazione   del   prodotto,   esse   devono    ottenere
          un'approvazione  supplementare  da   parte   dell'organismo
          notificato che ha rilasciato il certificato  CE  di  esame.
          L'approvazione supplementare  e'  rilasciata  eventualmente
          come addendum al certificato CE iniziale di esame di tipo. 
              7. Disposizioni amministrative. 
              7.1. Ove richiesto, ciascun organismo notificato  mette
          a  disposizione  degli   altri   organismi   notificati   e
          dell'autorita' competente tutte le informazioni  pertinenti
          riguardanti i certificati di esame CE di tipo e gli addenda
          rilasciati, rifiutati e ritirati. 
              7.2. Gli altri organismi  notificati  possono  ottenere
          una copia dei certificati di esame CE di tipo e/o dei  loro
          addenda.  Gli  allegati  dei  certificati  sono  tenuti   a
          disposizione  degli  altri  organismi  notificati,   dietro
          richiesta motivata, previa informazione del fabbricante. 
              7.3. Il  fabbricante  o  il  suo  mandatario  conserva,
          unitamente alla documentazione  tecnica,  una  copia  degli
          attestati  di  esame  CE  di  tipo  e  dei  loro  documenti
          aggiuntivi per un periodo minimo  di  quindici  anni  dalla
          fabbricazione dell'ultimo prodotto. 
              7.4. (soppresso)». 
              - Il testo dell'allegato 4, del decreto legislativo  14
          dicembre  1992,  n.  507,  come  modificato  dal   presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Allegato 4 - Verifica CE. - 1. La verifica  CE  e'  la
          procedura  mediante  la  quale  il  fabbricante  o  il  suo
          mandatario stabilito nella Comunita' garantisce e  dichiara
          che i prodotti sottoposti alle prescrizioni del paragrafo 3
          sono conformi al tipo descritto nel  certificato  di  esame
          "CE del tipo" e soddisfano i requisiti della direttiva  che
          ad essi si applica. 
              2. Il fabbricante adotta tutte le misure  necessarie  a
          che il processo di fabbricazione garantisca la  conformita'
          dei prodotti al tipo  descritto  nel  certificato  "CE  del
          tipo" ed i requisiti della presente direttiva che  ad  essi
          si applica. Il fabbricante o il  suo  mandatario  stabilito
          nella Comunita' appone in marcatura CE su ogni  prodotto  e
          fornisce una dichiarazione scritta di conformita'. 
              3. Prima dell'inizio dei processi di fabbricazione,  il
          fabbricante deve redigere la documentazione  che  definisce
          tali  processi   soprattutto   per   quanto   concerne   la
          sterilizzazione, nonche'  le  disposizioni  prestabilite  e
          sistematiche   che   saranno    attuate    per    garantire
          l'omogeneita'  della  produzione  e  la   conformita'   dei
          prodotti al tipo descritto nel certificato d'esame  CE  del
          tipo e ai requisiti della direttiva ad essi applicabile. 
              4.  Il  fabbricante  si  impegna   ad   instaurare   ed
          aggiornare    sistema    di    sorveglianza    post-vendita
          comprendente le disposizioni di cui  all'allegato  7.  Tale
          impegno comporta l'obbligo  da  parte  del  fabbricante  di
          informare, se ne e' a conoscenza, le  autorita'  competenti
          degli incidenti seguenti: 
                i) ogni alterazione  delle  caratteristiche  e  delle
          prestazioni,  nonche'  ogni  inadeguatezza  del  foglio  di
          istruzione di un dispositivo che potrebbe provocare o avere
          provocato la morte o un peggioramento delle  condizioni  di
          salute di un paziente; 
                ii) ogni motivo di carattere  tecnico  o  medico  che
          abbia comportato il ritiro dal mercato di un dispositivo da
          parte del fabbricante. 
              5. L'organismo notificato effettua gli esami e le prove
          atte a verificare la conformita' del prodotto ai  requisiti
          della presente direttiva, con controllo  e  prova  su  base
          statistica, come specificato al  punto  6.  Il  fabbricante
          deve  autorizzare   l'organismo   notificato   a   valutare
          l'efficacia delle misure adottate in applicazione al  punto
          3, se necessario mediante verifica sistematica. 
              6. Verifica statistica. 
              6.1. Il fabbricante presenta i propri prodotti in lotti
          omogenei e prende tutte le misure necessarie  affinche'  il
          processo di fabbricazione assicuri l'omogeneita' di ciascun
          lotto prodotto. 
              6.2. Da ogni lotto e' prelevato, a caso, un campione. I
          prodotti che costituiscono un  campione  vengono  esaminati
          singolarmente e vengono effettuate prove adeguate, definite
          nella o nelle norme applicabili di cui all'art. 5  o  prove
          equivalenti  per  verificarne  la   conformita'   al   tipo
          descritto nel certificato di esame CE del tipo  allo  scopo
          di determinare l'accettazione o il rifiuto del lotto. 
              6.3 Il controllo statistico dei prodotti e' operato per
          attributi e variabili, prevedendo sistemi di  campionamenti
          con caratteristiche  operative  che  garantiscano  un  alto
          livello di  sicurezza  e  prestazioni  corrispondenti  allo
          stato dell'arte. I sistemi di campionamento  sono  definiti
          dalle norme armonizzate di cui  all'art.  3,  tenuto  conto
          delle  caratteristiche  specifiche  delle   categorie   dei
          prodotti in questione. 
              6.4. Per  i  lotti  accettati,  l'organismo  notificato
          appone o fa apporre il proprio numero di identificazione su
          ogni  prodotto  e   redige   un'attestazione   scritta   di
          conformita'  relativa  alle  prove  effettuate.   Tutti   i
          prodotti del lotto possono essere immessi sul  mercato,  ad
          eccezione  di  quelli  di  cui   e'   constatata   la   non
          conformita'. 
              Qualora un lotto venga respinto, l'organismo notificato
          competente prende le misure  appropriate  per  evitare  che
          tale lotto venga immesso sul mercato. Qualora si  verifichi
          frequentemente che un  lotto  venga  respinto,  l'organismo
          notificato puo' sospendere la verifica statistica. 
              Sotto la responsabilita' dell'organismo  notificato  il
          fabbricante  puo'  apporre  il  numero  di  identificazione
          dell'organismo durante il processo di fabbricazione. 
              6.5. Il fabbricante o il suo mandatario deve essere  in
          grado  di  presentare,  se  richiesti,  i  certificati   di
          conformita' dell'organismo notificato. 
              6-bis Applicazione ai dispositivi di  cui  all'art.  1,
          comma 2-ter. 1. 
              Al  termine  della  fabbricazione  di  ogni  lotto   di
          dispositivi  di  cui  all'art.   1,   comma   2-ter.1,   il
          fabbricante informa l'organismo notificato del rilascio  di
          tale lotto di dispositivi e gli  trasmette  il  certificato
          ufficiale di rilascio del lotto  del  derivato  del  sangue
          umano utilizzato in tale dispositivo, emesso  dall'Istituto
          superiore di sanita'.». 
              - Il testo dell'allegato 5, del decreto legislativo  14
          dicembre  1992,  n.  507,  come  modificato  dal   presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Allegato 5 - Dichiarazione CE di conformita'  al  tipo
          (Garanzia  della  qualita'  della  produzione).  -  1.   Il
          fabbricante applica il sistema qualita'  approvato  per  la
          fabbricazione  e  l'ispezione  finale   dei   prodotti   in
          questione come previsto al punto 3, ed e'  sottoposto  alla
          sorveglianza di cui al punto 4. 
              2. Questa dichiarazione di conformita' e' l'elemento di
          procedura mediante il quale il fabbricante,  che  ottempera
          agli obblighi di cui al punto 1, garantisce e dichiara  che
          i prodotti interessati sono conformi al tipo descritto  nel
          certificato  CE  di  esame  del  tipo  e  rispondono   alle
          pertinenti disposizioni della direttiva. 
              Il fabbricante o  il  suo  mandatario  stabilito  nella
          Comunita' appone la marcatura CE conformemente all'art.  12
          e redige una dichiarazione scritta di  conformita'.  Questa
          dichiarazione comprende uno o piu' dispositivi  fabbricati,
          chiaramente identificati  con  il  nome  del  prodotto,  il
          relativo codice o un altro riferimento non ambiguo, e  deve
          essere conservata  dal  fabbricante.  La  marcatura  CE  e'
          corredata  dal  numero   d'identificazione   dell'organismo
          notificato responsabile. 
              3. Sistema qualita'. 
              3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione
          del suo sistema qualita' ad un organismo notificato. 
              La richiesta comprende: 
                tutte  le  informazioni  appropriate  riguardanti   i
          prodotti di cui e' prevista la fabbricazione; 
                la documentazione del sistema qualita'; 
                l'impegno di soddisfare gli  obblighi  derivanti  dal
          sistema qualita' cosi' come e' stato approvato; 
                l'impegno a mantenere il sistema  qualita'  approvato
          in  modo  tale  da  garantire  la  continua  idoneita'   ed
          efficacia; 
                eventualmente la documentazione tecnica  relativa  al
          tipo approvato ed una copia del certificato CE di esame del
          tipo; 
                l'impegno  del  fabbricante  di   creare   e   tenere
          aggiornato  un   sistema   di   sorveglianza   post-vendita
          comprendente  le  disposizioni  di  cui   all'allegato   7.
          L'impegno comprende l'obbligo del fabbricante di  informare
          tempestivamente,  appena  ne  abbia  avuto  conoscenza,  le
          autorita' competenti, in merito ai seguenti fatti: 
                  i) qualsiasi alterazione  delle  caratteristiche  e
          delle  prestazioni  di  un  dispositivo  nonche'  qualsiasi
          inesattezza nelle istruzioni per l'uso che possano essere o
          essere  state  causa  di  decesso  o  peggioramento   delle
          condizioni di salute di un paziente; 
                  ii) qualsiasi motivo di ordine tecnico o medico che
          abbia comportato il ritiro dal mercato di un dispositivo da
          parte del fabbricante. 
              3.2. L'applicazione del sistema qualita' deve garantire
          la  conformita'  dei  prodotti  al   tipo   descritto   nel
          certificato CE di esame del tipo. 
              Tutti gli elementi, requisiti e  disposizioni  adottati
          dal fabbricante per il suo sistema qualita' devono figurare
          in  una  documentazione  tenuta  in  modo  sistematico   ed
          ordinata sotto forma di politiche e procedure  scritte.  La
          documentazione  del  sistema   qualita'   deve   consentire
          un'interpretazione univoca della politica e delle procedure
          di qualita' quali i programmi qualita', i piani qualita', i
          manuali  qualita',  e  le   registrazioni   relative   alla
          qualita'. 
              Essa comprende in particolare una descrizione adeguata: 
                a) degli obiettivi di qualita' del fabbricante; 
                b) dell'organizzazione dell'impresa,  ed  in  special
          modo: 
                  delle      strutture      organizzative,      delle
          responsabilita' dei quadri e della  loro  autorita'  da  un
          punto di vista organizzativo in  materia  di  fabbricazione
          dei prodotti; 
                  dei mezzi per controllare l'efficace  funzionamento
          del sistema qualita' ed in special  modo  la  capacita'  di
          quest'ultimo  di  assicurare  la  qualita'  desiderata  dei
          prodotti, compreso la gestione dei prodotti non conformi; 
              dei   metodi   di    controllo    dell'efficienza    di
          funzionamento del sistema di qualita',  in  particolare  il
          tipo e la portata dei  controlli  esercitati  sul  soggetto
          terzo,  nel  caso  in  cui  sia  un  terzo  a  seguire   la
          fabbricazione e il  controllo  finale  e  il  collaudo  dei
          prodotti o dei loro componenti; 
                c) delle tecniche di controllo e  di  garanzia  della
          qualita' sul piano della fabbricazione ed in particolare: 
                  dei  processi  e  delle   procedure   che   saranno
          impiegati  soprattutto  in  materia   di   sterilizzazione,
          acquisti e documenti pertinenti; 
                  delle procedure  di  identificazione  del  prodotto
          definite e aggiornate sulla base di disegni,  specifiche  o
          altri  documenti  utili,  durante  tutte  le   fasi   della
          fabbricazione; 
                d)  degli  esami  e  prove  appropriati  che  saranno
          effettuati prima,  durante  e  dopo  la  produzione,  della
          frequenza con cui avranno luogo e degli strumenti di  prova
          impiegati. 
              3.3.  Senza  pregiudizio   dell'art.   13   l'organismo
          notificato effettua un'ispezione del sistema  qualita'  per
          determinare se esso soddisfa i requisiti di  cui  al  punto
          3.2. Esso considera conformi a  tali  requisiti  i  sistemi
          qualita' che attuano le norme armonizzate corrispondenti. 
              Nel gruppo incaricato della  valutazione  deve  esserci
          almeno un membro che abbia gia' effettuato  la  valutazione
          nella tecnologia interessata. La procedura  di  valutazione
          comprende una visita nei locali del fabbricante. 
              La decisione, che e' notificata al fabbricante contiene
          le conclusioni del controllo e una valutazione motivata. 
              3.4. Il fabbricante informa di  qualsiasi  progetto  di
          adattamento del sistema qualita' l'organismo notificato che
          ha approvato il sistema stesso. 
              L'organismo notificato valuta le modifiche  proposte  e
          controlla se il sistema qualita' cosi' modificato  risponde
          ai requisiti di cui al punto 3.2.;  Esso  notifica  la  sua
          decisione  al  fabbricante.  La   decisione   contiene   le
          conclusioni del controllo e una valutazione motivata. 
              4. Sorveglianza. 
              4.1. Scopo  della  sorveglianza  e'  garantire  che  il
          fabbricante assolva debitamente gli obblighi derivanti  dal
          sistema qualita' approvato. 
              4.2. Il fabbricante autorizza l'organismo notificato ad
          effettuare tutte le ispezioni  necessarie  e  gli  fornisce
          ogni opportuna informazione, in particolare: 
                la documentazione del sistema qualita'; 
              la documentazione tecnica; 
                i dati previsti  nella  parte  del  sistema  qualita'
          relativa alla fabbricazione, come  ad  esempio  i  rapporti
          concernenti le ispezioni,  le  prove,  le  verifiche  e  la
          qualificazione del personale interessato, ecc. 
              4.3. L'organismo notificato procede periodicamente alle
          opportune ispezioni e valutazioni allo scopo di  accertarsi
          che il fabbricante applichi il sistema qualita'  approvato,
          esso fornisce al fabbricante un rapporto di valutazione. 
              4.4. Inoltre l'organismo notificato  puo'  fare  visite
          inattese al fabbricante, fornendogli poi un rapporto  sulla
          visita. 
              5. L'organismo notificato comunica agli altri organismi
          notificati  le  informazioni  pertinenti   riguardanti   le
          approvazioni rilasciate, rifiutate o ritirate  dei  sistemi
          di qualita'. 
              5-bis. Applicazione ai dispositivi di cui  all'art.  1,
          comma 2-ter.1. Al termine della fabbricazione di ogni lotto
          di  dispositivi  di  cui  all'art.  1,  comma  2-ter.1,  il
          fabbricante informa l'organismo notificato del rilascio  di
          tale lotto di dispositivi e gli  trasmette  il  certificato
          ufficiale di rilascio del lotto del derivato  sangue  umano
          utilizzato  in  tale  dispositivo,   emesso   dall'Istituto
          superiore di sanita'.». 
              - Il testo dell'allegato 6, del decreto legislativo  14
          dicembre  1992,  n.  507,  come  modificato  dal   presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Allegato 6 - Dichiarazione relativa ai dispositivi con
          destinazioni particolari. - 1.  Il  fabbricante  o  il  suo
          mandatario  stabilito  nella   comunita'   redige   per   i
          dispositivi su misura  o  per  i  dispositivi  destinati  a
          indagini  cliniche  la   dichiarazione   comprendente   gli
          elementi specificati al punto 2. 
              2. La dichiarazione comprende le seguenti indicazioni: 
              2.1. per i dispositivi su misura: 
              il nome e l'indirizzo del fabbricante; 
              le informazioni necessarie  per  l'identificazione  del
          prodotto in questione; 
                l'affermazione che il  dispositivo  e'  destinato  ad
          essere  utilizzato  esclusivamente   per   un   determinato
          paziente, e il nome di quest'ultimo; 
                il nome del medico  debitamente  qualificato  che  ha
          redatto la prescrizione di cui trattasi e, se del caso,  il
          nome della clinica interessata; 
              le caratteristiche  specifiche  del  prodotto  indicate
          dalla prescrizione; 
                l'affermazione che il  dispositivo  in  questione  e'
          conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato  1  e,
          se del caso, l'indicazione dei requisiti essenziali che non
          sono stati  integralmente  rispettati,  con  menzione,  dei
          motivi. 
              2.2. Per i dispositivi destinati alle indagini cliniche
          di cui all'allegato 7: 
              i dati che permettono di identificare il dispositivo in
          questione; 
              il programma delle indagini cliniche; 
              il dossier per lo sperimentatore; 
              la conferma dell'assicurazione dei soggetti coinvolti; 
              i  documenti  utilizzati  per  ottenere   il   consenso
          informato; 
              l'indicazione se il dispositivo incorpora o  meno  come
          parte integrante una sostanza  o  un  derivato  del  sangue
          umano di cui all'allegato 1, punto 10; 
              il  parere  del  comitato  etico  interessato   nonche'
          l'indicazione degli aspetti che hanno  formato  oggetto  di
          parere; 
              il  nome  del  medico  debitamente  qualificato  o   di
          un'altra   persona   autorizzata,   nonche'   dell'istituto
          incaricato delle indagini; 
              il luogo, la data d'inizio e la durata previsti per  le
          indagini; 
              l'indicazione  che  il  dispositivo  in  questione   e'
          conforme  ai  requisiti  essenziali,  ad  eccezione   degli
          aspetti che formano oggetto  delle  indagini,  e  che,  per
          questi ultimi, sono state prese tutte  le  precauzioni  per
          proteggere la salute e la sicurezza del paziente. 
              3. Il fabbricante si impegna a  tenere  a  disposizione
          delle autorita' nazionali competenti: 
              3.1. Per i dispositivi su misura, la documentazione che
          indica il luogo o i luoghi di fabbricazione e  consente  di
          comprendere  la  progettazione,  la  fabbricazione   e   le
          prestazioni del prodotto, comprese le prestazioni  previste
          in modo da consentire la valutazione della conformita'  del
          prodotto ai requisiti del presente decreto. 
              Il  fabbricante  prende  tutte  le  misure   necessarie
          affinche' il  procedimento  di  fabbricazione  assicuri  la
          conformita' dei prodotti fabbricati alla documentazione  di
          cui al primo comma. 
              3.2. Per quanto concerne  i  dispositivi  destinati  ad
          indagini cliniche, la documentazione deve contenere: 
              una descrizione generale del prodotto e degli  usi  cui
          e' destinato; 
              disegni di progettazione, metodi di  fabbricazione,  in
          particolare in materia di sterilizzazione, come pure schemi
          di componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.; 
              descrizioni e spiegazioni necessarie per comprendere  i
          disegni e gli schemi succitati,  incluso  il  funzionamento
          dei prodotti; 
              i risultati delle analisi del rischio e un elenco delle
          norme  di  cui  all'art.  5   applicate   integralmente   o
          parzialmente, e la descrizione delle soluzioni adottate per
          soddisfare i requisiti essenziali della direttiva nel  caso
          in  cui  le  norme  di  cui  all'art.  5  non  siano  state
          applicate; 
              se il dispositivo incorpora come parte  integrante  una
          sostanza o un derivato del sangue umano di cui all'allegato
          1, punto 10, i dati relativi alle pertinenti prove  svolte,
          necessarie  per  valutare  la  sicurezza,  la  qualita'   e
          l'utilita' di tale sostanza o derivato  del  sangue  umano,
          tenendo conto della destinazione del dispositivo; 
              i risultati dei calcoli di progettazione, dei controlli
          e dei collaudi tecnici effettuati, ecc. 
              Il  fabbricante  prende  tutte  le  misure   necessarie
          affinche' il  procedimento  di  fabbricazione  assicuri  la
          conformita' dei prodotti fabbricati alla documentazione  di
          cui al punto 3.1. ed al primo comma del presente punto. 
              Il  fabbricante  puo'   autorizzare   la   valutazione,
          eventualmente  mediante  audit,  dell'efficacia  di  queste
          misure. 
              3-bis Le  informazioni  contenute  nelle  dichiarazioni
          previste dal  presente  allegato  sono  conservate  per  un
          periodo di almeno quindici anni a  partire  dalla  data  di
          fabbricazione dell'ultimo prodotto. 
              3-ter Per quanto concerne i dispositivi su  misura,  il
          fabbricante  si  impegna  a  valutare   e   a   documentare
          l'esperienza   acquisita   nella   fase   successiva   alla
          produzione, anche sulla  base  delle  disposizioni  di  cui
          all'allegato  7,  nonche'  a  predisporre  i  mezzi  idonei
          all'applicazione degli interventi correttivi  eventualmente
          necessari. Detto impegno deve comprendere l'obbligo per  il
          fabbricante di  informare  le  autorita'  competenti  degli
          incidenti seguenti, non appena egli ne venga a  conoscenza,
          e dei pertinenti interventi correttivi: 
              a)  qualsiasi  disfunzione   o   deterioramento   delle
          caratteristiche e/o delle prestazioni  di  un  dispositivo,
          nonche'  qualsiasi  carenza  dell'etichettatura   o   delle
          istruzioni per l'uso di un dispositivo che possano  causare
          o aver causato la morte  o  un  grave  peggioramento  dello
          stato di salute di un paziente o di un utilizzatore; 
              b) le ragioni di ordine tecnico o medico  connesse  con
          le caratteristiche o le prestazioni di un  dispositivo  che
          determinino, per i motivi  elencati  alla  lettera  a),  il
          ritiro sistematico da parte del fabbricante dei dispositivi
          appartenenti alla stesso tipo.». 
              - Il testo dell'allegato 7, del decreto legislativo  14
          dicembre  1992,  n.  507,  come  modificato  dal   presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Allegato 7 - Valutazione clinica.  -  1.  Disposizioni
          generali. 
              1.1 Di regola la conferma del  rispetto  dei  requisiti
          relativi   alle   caratteristiche   e   alle    prestazioni
          specificate ai punti 1 e 2 dell'allegato  1  in  condizioni
          normali di utilizzazione del dispositivo e  la  valutazione
          degli  effetti  collaterali   e   dell'accettabilita'   del
          rapporto rischi/benefici di cui al punto 5 dell'allegato  1
          devono basarsi su dati  clinici.  La  valutazione  di  tali
          dati, di seguito denominata  "  valutazione  clinica",  che
          tiene  conto   ove   necessario   delle   eventuali   norme
          armonizzate pertinenti,  segue  una  procedura  definita  e
          metodologicamente valida fondata alternativamente su: 
              1.1.1. un'analisi critica della letteratura scientifica
          pertinente   attualmente   disponibile   sui   temi   della
          sicurezza,  delle  prestazioni,  delle  caratteristiche  di
          progettazione e della destinazione  d'uso  del  dispositivo
          qualora: 
              sia dimostrata  l'equivalenza  tra  il  dispositivo  in
          esame e il dispositivo cui si riferiscono i dati e 
              i  dati  dimostrino  adeguatamente  la  conformita'  ai
          requisiti essenziali pertinenti; 
              1.1.2.  un'  analisi  critica  di  tutte  le   indagini
          cliniche condotte, 
              1.1.3. un'analisi critica dei dati clinici combinati di
          cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2. 
              1.2 Vengono condotte indagini cliniche, salvo  che  non
          sia debitamente  giustificato  fondarsi  sui  dati  clinici
          esistenti. 
              1.3 La valutazione clinica e  il  relativo  esito  sono
          documentati.  La  documentazione  tecnica  del  dispositivo
          contiene  tali  documenti  e/o   i   relativi   riferimenti
          completi. 
              1.4 La valutazione clinica e la relativa documentazione
          sono  attivamente  aggiornate  con  dati  derivanti   dalla
          sorveglianza post-vendita. Ove non si consideri  necessario
          il follow-up clinico post-vendita nell'ambito del piano  di
          sorveglianza post-vendita applicato  al  dispositivo,  tale
          conclusione va debitamente giustificata e documentata. 
              1.5 Qualora non si ritenga opportuna  la  dimostrazione
          della conformita' ai requisiti essenziali in base  ai  dati
          clinici, occorre fornire un'idonea giustificazione di  tale
          esclusione in base ai risultati della gestione del rischio,
          tenendo conto anche della specificita' dell'interazione tra
          il dispositivo  e  il  corpo,  delle  prestazioni  cliniche
          attese e delle affermazioni del fabbricante. 
              Va    debitamente    provata    l'adeguatezza     della
          dimostrazione della conformita' ai requisiti essenziali che
          si fondi solo sulla valutazione  delle  prestazioni,  sulle
          prove al banco e sulla valutazione preclinica. 
              1.6 Tutti i dati devono rimanere riservati a  meno  che
          se ne ritenga essenziale la divulgazione. 
                2. Indagini cliniche. 
                2.1. Obiettivi. 
                Gli obiettivi delle indagini cliniche sono: 
                  verificare  che   nelle   normali   condizioni   di
          utilizzazione,  le  prestazioni   del   dispositivo   siano
          conformi a quelle di cui all'allegato 1, punto 2, e 
                  determinare   gli   eventuali   effetti   secondari
          indesiderati nelle normali condizioni di  utilizzazione,  e
          valutare se essi  comportano  rischi  accettabili  rispetto
          alle prestazioni attese dal dispositivo. 
                2.2. Considerazioni etiche. 
                L'indagine    clinica    deve    essere    effettuata
          conformemente  alla  dichiarazione  di  Helsinki  approvata
          dalla 18ª conferenza medica mondiale svoltasi ad  Helsinki,
          Finlandia, nel 1964, emendata dalla 29ª  conferenza  medica
          mondiale svoltasi a Tokyo, Giappone, nel 1975, e dalla  35ª
          conferenza medica mondiale svoltasi a Venezia, Italia,  nel
          1983. E' imperativo che tutte  le  considerazioni  relative
          alla tutela dell'uomo tengano  conto  dello  spirito  della
          dichiarazione di Helsinki. Quanto sopra comprende ogni fase
          dell'indagine  clinica,  dalla  prima   riflessione   sulla
          necessita' e la  giustificazione  dello  studio  fino  alla
          pubblicazione dei risultati. 
                2.3. Metodi. 
                2.3.1. Le indagini cliniche vanno eseguite secondo un
          adeguato programma d'indagine  conforme  allo  stato  della
          scienza e della tecnica, definito in modo da  confermare  o
          respingere le affermazioni del fabbricante a proposito  del
          dispositivo;  tali  indagini  comportano   un   numero   di
          osservazioni  sufficienti  per   garantire   la   validita'
          scientifica delle conclusioni. 
                2.3.2.  Le  procedure  utilizzate  per  svolgere   le
          indagini devono essere congrue con il dispositivo in esame. 
                2.3.3. Le indagini cliniche devono essere  effettuate
          in circostanze equivalenti a quelle che si  presenterebbero
          in condizioni normali di uso del dispositivo. 
                2.3.4.  Vanno  esaminate  tutte  le   caratteristiche
          pertinenti, comprese quelle attinenti alla sicurezza,  alle
          prestazioni del dispositivo e agli effetti sul paziente. 
              2.3.5. Tutti gli eventi  avversi  gravi  devono  essere
          registrati  integralmente  e  immediatamente  comunicati  a
          tutte le autorita' competenti degli Stati membri in cui  e'
          condotta l'indagine clinica. 
              2.3.6.   Le   indagini   vanno   eseguite   sotto    la
          responsabilita' di  un  medico  debitamente  qualificato  o
          persona autorizzata, in un ambiente adeguato. 
              Il medico responsabile avra' accesso  ai  dati  tecnici
          relativi al dispositivo. 
                2.3.7.  La  relazione  scritta,  firmata  dal  medico
          responsabile, comprende una valutazione critica di tutti  i
          dati ottenuti nel corso delle indagini cliniche.».